Macchine Agricole e trattori: obbligo di revisione obbligatorio ogni 5 anni
Secondo l’art. 111 del D.Lgs 285/1992 “al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione (…) al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione”.
Recentemente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato sull’argomento emanando il Decreto del 20 maggio 2015, che sancisce la “revisione obbligatoria del trattore agricolo in circolazione soggetto ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà”.
Infatti è divenuta obbligatoria dal 31 dicembre 2015 , la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole menzionate dall’art. 1 del Decreto sopracitato, quali:
- trattori agricoli cosi’ come definiti nella direttiva n.2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza;
- macchine agricole operatrici semoventi a due o piu’ assi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, congiuntamente con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce le modalità di revisione delle macchine agricole appartenenti al Decreto del 20 maggio 2015 nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 80 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, consentendo di effettuare la revisione mediante unità mobili.
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