Nuovo Annex 16

La nuova revisione dell’Annex 16 della EU GMP Guide, “Certification by a Qualified Person and Batch Release” , è stata pubblicata ad Ottobre 2015 ed è in vigore dal 15 Aprile di quest’anno.

Quale impatto avrà il nuovo Annex sulla routine delle QP?

Uno degli obiettivi della revisione era quello di definire in modo più chiaro le responsabilità della QP. L’Annex 16 sembra essere davvero più completo riguardo alle incombenze che spettano direttamente alla QP e ai compiti che invece possono essere delegati. Ci sono solo tre aspetti formali che una QP certificata deve assicurare personalmente:

  • Che la certificazione sia consentita secondo le condizioni dell’ autorizzazione alla produzione/importazione.
  • Che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale.
  • Che la certificazione sia registrata in un registro o in un documento equivalente.

Gli altri requisiti presenti nell’Annex possono essere delegati a collaboratori adeguatamente formati o a terze parti. Si tratta di attività inerenti la qualità in produzione, inclusa la documentazione della supply chain, audit, specifiche, investigazioni OOS/OOT, starting materials, changes, technical agreements o compliance con la marketing authorization.


Un altro obiettivo dell’Annex era quello di parlare di supply chain e della sua globalizzazione: lo scopo è stato raggiunto dato nel documento si afferma che la catena di distribuzione deve essere completamente tracciata. Questa modifica è stata implementata a causa della Direttiva EU Anti-Falsificazione (2011/62/EU).
La supply chain deve essere documentata non solo per le sostanze attive e per i prodotti medicinali, ma anche per gli starting materials, il packaging e altri materiali fondamentali per la qualità del prodotto.

La compliance alle GDP sarà presto un requisito necessario accanto alla compliance alle GMP.


Una domanda a cui si cerca di rispondere è quando la QP deve fare un audit di terza parte? Cosa deve assicurare?

La QP non deve effettuare personalmente audit ad impianti coinvolti nella produzione e nel test di prodotti o sostanze attive. Gli audit possono essere delegati internamente o a provider esterni qualificati come dal Chapter 7 delle EU GMP Guide, Part I, “Outsourced Activities.”

Il nuovo Annex 16 definisce anche i requisiti minimi di un audit report affinchè sia utile alla QP. In ogni caso la QP certificata deve essere informata dell’esito dell’audit e deve poter visionare il report.


In caso di importazione da Paesi terzi, la QP deve porre particolare attenzione. I prerequisiti all’importazione dai Paesi esterni all’UE con cui non ci sono MRA in ambito GMP non sono cambiati. Tuttavia c’è la possibilità che avvengano ricampionamenti nei Paesi terzi per la rianalisi in UE.

La vecchia versione dell’Annex prevedeva che il campionamento avvenisse solo in UE o nell’EEA, mentre nei Paesi terzi era possibile prelevare campioni extra. I campioni presi nel sito produttivo possono essere prelevati con un approccio tecnicamente giustificato e documentato nel sistema di qualità.

Ciò comporta audit dei campionamenti e test comparativi per assicurare che i campioni siano rappresentativi. Sfortunatamente, dal lato pratico le cose sono complesse e non si può dimostrare che i campioni siano effettivamente rappresentativi del lotto. Ma se gli importatori sono soddisfatti dalla sicurezza formale e dal risparmio di tempo, allora si aprono nuove opportunità. Come conseguenza però i principi GMP di assicurazione qualità e le misure di sicurezza del prodotto sono subordinate al nuovo obiettivo di “continuous supply.”

Altro aspetto importante da sottolineare nella certificazione dei prodotti è che la QP non può assolutamente fare affidamento sulle verifiche o sulle CoC di altre QP, come avviene all’interno dell’UE.

La QP che certifica l’importazione, in questo caso, è pienamente responsabile di tutti i processi produttivi e dei test condotti nel Paese terzo.


Per la prima volta l’Annex 16 contiene anche i requisiti per la certificazione dell’importazione/distribuzione parallela. Tuttavia non si fa riferimento a contenuti rilevanti per la qualità come la prova della compliance alle GMP per gli starting materials. In contrasto con quanto presente nella bozza la responsabilità della QP è stata ridotta. 
La QP deve solo verificare che il repackaging avvenga in accordo con la marketing authorization e in conformità con le GMP.


La considerazione delle deviazioni inaspettate nel processo produttivo è invece una novità. Nell’Annex 16 è stato incorporato anche il “QP Discretion Paper” dell’ EMA. L’inclusione del documento nell’Annex è sicuramente un vantaggio per gli ispettori GMP, perchè ora è chiaro che le deviazioni non pianificate possono essere accettate nella batch certification.

E questo è vero solo fino a quando le specifiche per le sostanze attive, eccipienti, materiali di imballaggio e prodotti finiti non vengono coinvolte. Dunque, le deviazioni in questione possono essere solo deviazioni nella produzione e nel testing.