Firenze, Commercialista Gianfranco Rienzi su tassazione trust 2025

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4 min readNov 22, 2024

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Riceviamo e pubblichiamo dal blog del commercialista Gianfranco Rienzi, revisore dei conti a Firenze, questo approfondimento (con infografica) sulla Circolare n. 34/E del 2022, emanata dall’Agenzia delle Entrate, che ha introdotto una serie di cambiamenti significativi nella fiscalità dei trust, segnando un punto di svolta per uno degli strumenti più utilizzati nella pianificazione patrimoniale. “Questo documento ha ridefinito il regime di tassazione applicabile, spostando l’attenzione dalla fase di conferimento dei beni al momento dell’attribuzione ai beneficiari, con implicazioni profonde sia per i contribuenti che per i professionisti del settore”, ha commentato Gianfranco Rienzi da Firenze..

Tradizionalmente, il trasferimento di beni in un trust veniva considerato un’operazione fiscalmente rilevante al momento della “dotazione”, cioè nel momento in cui il disponente trasferiva beni al trustee. Questo approccio, noto come tassazione “in entrata”, trattava il conferimento come una donazione, imponendo un’imposta immediata, indipendentemente dall’effettivo arricchimento dei beneficiari.

Con la Circolare n. 34/E, il paradigma cambia. “La tassazione si concentra ora sul momento dell’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari, in linea con il principio della capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione”, sottolinea Gianfranco Rienzi. Questa modifica allinea la disciplina italiana agli standard internazionali e garantisce una maggiore equità fiscale, ma introduce anche una serie di nuove sfide operative.

Trust trasparenti e trust opachi: una distinzione cruciale

La nuova disciplina approfondisce la distinzione tra trust trasparenti e trust opachi, con implicazioni dirette sulla tassazione:

Trust trasparenti: In questi trust, i beneficiari sono individuati e hanno diritto ai redditi prodotti dal trust. Tali redditi sono imputati direttamente ai beneficiari e tassati in capo a loro, indipendentemente dalla percezione effettiva.
Trust opachi: Quando i beneficiari non sono individuati o non hanno diritto ai redditi, il trust è tassato come soggetto passivo. Nel caso di attribuzione successiva di beni, i beneficiari saranno tassati separatamente. Particolare attenzione è riservata ai trust opachi residenti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, per i quali si presume che l’intero importo attribuito sia reddito imponibile, salvo prova contraria.
Questa distinzione richiede una gestione attenta, soprattutto per i trust con beneficiari non ancora determinati al momento della costituzione.

Le imposte indirette: il superamento del concetto di “dotazione”

Una delle novità più rilevanti riguarda le imposte indirette, in particolare l’imposta sulle successioni e donazioni. La Circolare n. 34/E chiarisce che il trasferimento di beni al trust, in sé, non genera un presupposto impositivo, poiché la segregazione patrimoniale non costituisce un incremento economico per i beneficiari. Questo supera le precedenti interpretazioni e concentra l’imposizione solo sull’effettivo arricchimento derivante dall’attribuzione dei beni.

Tuttavia, la circolare pone anche delle condizioni per evitare abusi. Ad esempio, i benefici fiscali concessi per determinati beni (come l’agevolazione “prima casa”) possono decadere se l’immobile viene trasferito dal trust senza rispettare i requisiti di legge.

Il principio del legittimo affidamento e i trust preesistenti

Uno degli aspetti più dibattuti riguarda la tutela dei trust costituiti prima dell’emanazione della circolare. Il principio del legittimo affidamento, sancito dalla giurisprudenza, protegge i contribuenti da cambiamenti retroattivi delle regole fiscali. Tuttavia, la Circolare n. 34/E stabilisce che tale tutela non è automatica: i contribuenti devono dimostrare che i beni già conferiti al trust sono stati correttamente tassati nel regime precedente.

Questo aspetto rappresenta una sfida per i trustee, che devono garantire una documentazione completa e dettagliata per evitare il rischio di doppia imposizione. La complessità di questa transizione normativa potrebbe generare contenziosi, soprattutto per i trust con beni situati in più giurisdizioni.

La nuova disciplina impatta anche sulle agevolazioni fiscali legate al trust. Tra le più rilevanti spiccano:

  • Agevolazione “prima casa”: Se un immobile acquistato con questa agevolazione viene trasferito a un trust, è necessario rispettare le condizioni per mantenerla, come il vincolo dei cinque anni di detenzione.
  • Esenzioni su donazioni e successioni: La circolare chiarisce che i beni attribuiti ai beneficiari mantengono le esenzioni solo se rispettano i requisiti originari. La mancanza di una gestione rigorosa potrebbe portare alla decadenza dei benefici.

La gestione operativa: un ruolo centrale per i professionisti

La Circolare n. 34/E introduce obblighi di rendicontazione più stringenti per i trustee, che devono garantire una chiara separazione tra redditi e patrimonio per evitare presunzioni fiscali sfavorevoli. Questa gestione richiede competenze specifiche e una consulenza fiscale qualificata, soprattutto per i trust con strutture complesse.

Per i contribuenti, il rischio di errori nella pianificazione patrimoniale è significativo. La mancanza di una documentazione adeguata può non solo compromettere le agevolazioni fiscali, ma anche portare a sanzioni e contenziosi. Affidarsi a esperti in materia diventa quindi indispensabile per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla nuova normativa.

Conclude Gianfranco Rienzi, commercialista e revisore dei conti a Firenze: “La Circolare n. 34/E del 2022 rappresenta un passo avanti verso una fiscalità più equa e razionale per i trust. Tuttavia, le novità introdotte aumentano la complessità gestionale, richiedendo un adattamento rapido da parte di contribuenti e professionisti.

Per commercialisti, avvocati e consulenti fiscali, questo cambiamento normativo offre una grande opportunità di supportare i clienti nella pianificazione patrimoniale, ma richiede una conoscenza approfondita delle nuove regole. Con una corretta interpretazione e applicazione, il trust può continuare a rappresentare uno strumento prezioso per la gestione dei patrimoni, garantendo al contempo il rispetto delle normative fiscali.

Se desideri ulteriori chiarimenti o consulenze su come gestire un trust in questo nuovo contesto fiscale, non esitare a contattare Gianfranco Rienzi, commercialista e revisore dei conti a Firenze: una buona pianificazione oggi può fare la differenza domani.

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