Ciao Vincenzo,

si ha sostituzione di persona quando ci si sostituisce ad un’altra al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (lo prevede l’art. 494 del codice penale).

Bisognerebbe conoscere il caso concreto per stabilire se si tratta di sostituzione di persona o meno: un conto, infatti, è creare un fake account con foto e/o nome di persona esistente, ed un altro utilizzare un nome di fantasia.

Tuttavia, la creazione di un account fake con nome di fantasia può configurare — sempre secondo la Cassazione — il reato di sostituzione di persona se utilizzato per finalità illecite.

In ogni caso è chiaro che il profilo fake viola le condizioni di utlizzo di Facebook e, eventualmente, può ledere i diritti sulle immagini utilizzate per il profilo, con tutte le conseguenze del caso. Questo però non rileva ai fini dell’utilizzabilità delle prove ottenute nel procedimento contro il lavoratore.