FIRENZE. GIUDICE ZANDA REINTEGRA PSICOLOGO SENZA BOOSTER

Giubbe Rosse - Ultim'ora
3 min readMar 30, 2023

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Fonte: Maddalena Loy, La Verità, 30 marzo 2023

Chi aveva esultato per le decisioni della Corte costituzionale, che ha valutato l’imposizione dell’obbligo vaccinale ai medici «non irragionevole, né sproporzionata», dovrà fare un passo indietro. Essendo sentenze di rigetto, le decisioni della Consulta non sono infatti vincolanti per i giudici di merito. Tant’è che il magistrato del tribunale di Firenze, Susanna Zanda, ha emesso lunedì scorso un’ordinanza nella quale, ricorrendo al potere di disapplicazione del giudice interno in caso di normativa configgente, conferma la revoca di un provvedimento di sospensione emanato dall’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di un ricorrente vaccinato «solo» con due dosi e guarito, e condanna lo stesso Ordine a rimborsare le spese.

Il giudice Zanda non è nuova a questo tipo di pronunce. L’anno scorso ha emesso un’ordinanza per reintegrare una psicologa non vaccinata sospesa dall’Ordine, ancorché lavorasse online. È stata attaccata violentemente dall’ex ministro Roberto Speranza, che ha definito la sua sentenza «irricevibile, di cui vergognarsi». Non solo: Zanda ha anche subìto dal Csm un procedimento disciplinare che si è concluso qualche giorno fa con un’archiviazione. Nella recente sentenza, il magistrato si è pronunciata su un caso paradossale, quello di uno psicologo vaccinato con due dosi anziché tre, colpito da evento avverso post vaccinazione, guarito dal Covid, e nonostante ciò sospeso dall’Ordine perché sprovvisto della terza dose. Al ricorrente, paziente oncologico, era stato sconsigliato di fare la terza dose dopo alcune alterazioni linfonodali sorte tre giorni dopo la seconda iniezione del vaccino mRna Moderna, cui aveva fatto seguito anche la comparsa di un carcinoma alla prostata. Il risveglio di malattie dormienti dopo la vaccinazione a mRna è stato purtroppo segnalato in tutto il mondo. Le osservazioni della giudice sono sia di ordine medico-scientifico che giuridico. Il decreto 44/2021 (quello che introduceva l’obbligo di vaccinazione per i sanitari, ndr) specificava che la disposizione era adottata per la «prevenzione del contagio da Sars Cov-2» ma — osserva Zanda — «i tre vaccini anti Covid in commercio non hanno come indicazione terapeutica la prevenzione del contagio bensì della malattia». Stando così le cose, «la cura dei sintomi di una malattia è un fatto del tutto privato, quindi esiste la libertà di curarsi ma anche di non curarsi, perché l’articolo 32 della Costituzione non prevede un obbligo generalizzato di cura». Non a caso, Zanda cita l’habeas corpus, ossia il diritto del singolo di decidere del proprio corpo. Di conseguenza — stabilisce la giudice — «i preparati anti Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini né per poter lavorare, né per esercitare qualsivoglia altro diritto come uscire di casa […] o frequentare un luogo di culto, cosa che invece è avvenuta col sistema del cosiddetto green pass». La giudice contesta non soltanto le decisioni del legislatore ma anche le sentenze della Consulta in punto di diritto: «La pressione sugli ospedali derivante da ben precise scelte politiche (ovvero dai tagli alla sanità), non può essere ricondotta all’articolo 32 della Costituzione al fine di giustificare gli obblighi vaccinali ». Zanda quindi ribadisce che si tratta di diritti «incondizionati » che per loro natura vanno tutelati dal giudice «senza ritardi». Ergo, la norma dell’obbligo è stata disapplicata, il ricorso ritenuto fondato e certamente non sarà l’unico.

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