Negli ultimi mesi si sta verificando un aumento del numero di minori stranieri non accompagnati che fanno ingresso nel territorio nazionale a seguito di sbarchi dopo azioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale.
Molti di loro sono stati oggetto di violenze nel corso del viaggio di avvicinamento alle coste, soprattutto in Libia, e sono in aumento le giovani nigeriane, già vittime della tratta. In altri casi sono minori richiedenti asilo, o hanno già parenti in altri stati europei.
Sono persone che si trovano spesso in condizione di particolare vulnerabilità psicologica e fisica ed esposti a rischio di marginalità sociale, se non di ricaduta in circuiti devianti, o ancora peggio nella rete dei trafficanti.
Nel sistema italiano di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. le principali criticità non emergono soltanto dal quadro normativo, che non riesce a mutare per il blocco del DDL Zampa in Parlamento, quanto piuttosto dalle prassi e dalla mancanza di un monitoraggio indipendente.
Situazioni quali quelle che periodicamente si registrano nei CPSA di Lampedusa e di altri porti siciliani, come Pozzallo,o nelle comunità di accoglienza, si pongono in palese violazione con gli standard internazionali e nazionali di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Si riscontrano ancora procedure lesive della dignità dei minori coinvolti. Il rischio è che gli stessi si allontanino dalle strutture in cui sono accolti e si trovino esposti a situazioni di pericolo. Peraltro, i ritardi nella nomina del tutore legale o nel trasferimento in strutture di seconda accoglienza adeguate rallentano l’avvio dei percorsi di inserimento sociale dei bambini e degli adolescenti.
In tutte le procedure che riguardano i minori non accompagnati, dovrebbe prevalere il loro superiore interesse, principio guida per ciascun attore coinvolto a vario titolo nella presa in carico, nell’assistenza e nell’accoglienza di queste persone vulnerabili. Perché tale principio trovi piena realizzazione è necessario che si ponga al centro la singola persona con tutte le sue peculiarità, con la sua storia individuale e le sue precipue esigenze. Come la Corte costituzionale italiana e la Corte europea dei diritti umani hanno costantemente ribadito, i bambini e gli adolescenti stranieri sono innanzitutto dei minori d’età e, in quanto tali, debbono beneficiare di una tutela rafforzata che possa offrire loro riparo dalla situazione di vulnerabilità in cui versano.
Per i numerosi minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia con segni fisici e psichici di tortura o di altri trattamenti disumani o degradanti vanno apprestate tutele specifiche e tempestive, a partire dalla prima accoglienza, nella quale va evitata la ricorrente promiscuità con adulti, causa di altre possibili violenze. Vanno facilitati tutti i percorsi che portano alla nomina di un tutore ed alla conferma dei documenti di soggiorno anche dopo i diciotto anni, ed anche quando non ci siano i presupposti per il riconoscimento di uno status di protezione internazionale o umanitaria. L’accesso alle procedure per il riconoscimento di uno status di protezione internazionale deve essere quanto più rapido possibile. Il sistema di accoglienza per minori non accompagnati va rifinanziato, e vanno sostenuti soprattutto i comuni più vicini ai luoghi di sbarco, che sono poi quelli su cui ricadono gli oneri maggiori. Nessuno a Roma o a Bruxelles può pensare di scaricare su comuni delle zone di sbarco i costi esorbitanti di una prima accoglienza che spesso si protrae per mesi, in assenza di trasferimenti verso le strutture del sistema SPRAR.
Occorre garantire la nomina più tempestiva dei tutori su base volontaria, attivando processi di formazione e monitoraggio, e semplificare le procedure per il rinnovo dei permessi di soggiorno per minore età al compimento del diciottesimo anno di età, anche per non appesantire eccessivamente il lavoro delle commissioni territoriali competenti a decidere sulle richieste di asilo. Occorre considerare in ogni caso come meritevole di protezione umanitaria il minore giunto in Italia a chiedere protezione, come le Commissioni stabilivano fino allo scorso anno, e come è stato invece contrastato dalle più recenti posizioni trasmesse dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo alle Commissioni territoriali.
Occorre attivare le procedure per la concessione di un permesso di soggiorno per minore età entro un termine massimo di 60 giorni dallo sbarco, altrimenti si continueranno ad incentivare le fughe nella clandestinità. Vanno introdotte procedure multidisciplinari per l’accertamento dell’età, da affidare a personale civile con il supporto di mediatori linguistico-culturali. le attuali prassi di polizia tendenti soprattutto alla ricerca degli scafisti ed al prelievo delle impronte digitali anche con il ricorso all’uso della forza rischiano di saldare complicità ed omertà, rendendo inutile il lavoro degli operatori volontari che cercano di individuare nel più breve tempo possibile i soggetti vulnerabili.
Occorre potenziare il sistema SPRAR per minori in tutte le regioni italiane e garantire che il transito nei centri di primissima accoglienza o nei nuovi centri governativi per la prima accoglienza non superi i 60 giorni.
Si deve anche evitare che la prassi introdotta da alcune questure, che per la conversione del permesso di soggiorno richiedono il passaporto rilasciato dal paese di origine, possa impedire il completamento dei percorsi di inserimento intrapresi dai minori non accompagnati dopo il loro arrivo in Italia. Qualunque ostacolo frapposto al mantenimento di uno status legale, come anche le difficoltà nei rinnovi e nelle conversioni dei permessi di soggiorno, e la resistenza a rilasciare i permessi di soggiorno per minore età con la necessaria tempestività, considerando che la metà dei MSNA giunge in Italia all’età di diciassette anni, rischiano di riprodurre una condizione irregolarità che su persone tanto giovani potrebbe avere effetti catastrofici per tutta la loro vita, con costi sociali incalcolabili.
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SISTEMA DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Con L’INTESA SANCITA IN CONFERENZA UNIFICATA TRA GOVERNO, REGIONI E ENTI LOCALI IN DATA 10.07.2014 È STATO SANCITO IL “PIANO NAZIONALE PER FRONTEGGIARE IL FLUSSO STRAORDINARIO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ADULTI, FAMIGLI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI”(msna).
In merito all’accoglienza dei MSNA l’Intesa ribadisce l’esigenza di ricondurre a una governance di sistema la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati.
Il sistema dovrà articolarsi e prevedere:
§ L’attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione che accolgano i MSNA nella fase di primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell’età e dello status, anche al fine di accelerare l’eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paese dell’UE;
§ La pianificazione dell’accoglienza di secondo livello di tutti i MSNA nell’ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.
Nelle more, al fine di fronteggiare l’attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di MSNA, Il Ministero dell’interno coordina la costituzione di strutture temporanee per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali. Al tempo stesso il Ministero dell’Interno si impegna ad aumentare la capienza dei posti nella rete SPRAR per i MSNA. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a sostenere, utilizzando le risorse aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l’accoglienza di MSNA gli interventi come sopra individuati. Il Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per l’accoglienza dei MSNA.
Il rafforzamento della governance del sistema dovrà essere assicurato anche tramite il Sistema Informativo Minori (SIM).
Con la CIRCOLARE N° 8855 DEL 25.07.2014il Ministero dell’Interno ribadisce quanto emerso dall’Intesa affermando l’importanza dell’attività di impulso che dovrà essere svolta dai tavoli di coordinamento regionale di concerto con le Regioni e gli Enti Locali ai fini dell’individuazione delle strutture temporanee.
Le Regioni e le Provincie Autonome nella propria autonomia potranno adottare misure finalizzate ad aumentare fino al 25% le potenzialità di accoglienza delle strutture autorizzate o accreditate nel territorio di competenza. Le strutture temporanee dovranno garantire una prima fase di accoglienza, in attesa del trasferimento dei minori nelle strutture SPRAR. In tali strutture si dovrà provvedere alle procedure di identificazione, l’accertamento dell’età, un primo screening sanitario, un’adeguata informativa sulla protezione internazionale, la risposta ai necessari bisogni materiali e individuazione di casi di vulnerabilità. Successivamente a tale fase saranno disposti i trasferimenti verso lo SPRAR o in caso di indisponibilità di posti verso altre strutture temporanee.
I costi sono 45 euro pro-die, pro-capite, erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che erogherà ai Comuni i quali provvederanno a trasferire all’ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell’amministrazione locale.
DECRETO PRESIDENZIALE REGIONE SICILIA 13/08/20014 n° 600
Approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l’accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati.
Al fine di rispondere adeguatamente all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio siciliano e per rispondere alle necessità di tutela dei loro diritti, in rispetto al Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, si rende necessario prevedere: 1. l’attivazione di strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell’età e dello status, anche al fine di accelerare l’eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell’UE. Durata massima di 3 mesi e capacità ricettiva di 60 ospiti
2. la pianificazione dell’accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell’ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.Capacità ricettiva 12 ospiti.
Il decreto, con l’allegato 1 stabilisce gli standard minimi di accoglienza.
DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2015 N° 142.
Art. 19:
1. I MSNA sono accolti in strutture governative di prima accoglienza per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 60 giorni, alla identificazione e eventuale accertamento dell’età, nonché a ricevere ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore. È garantito al minore un colloquio con uno psicologo ove necessario in presenza di un mediatore culturale.
2. I MSNA richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali .
3. In caso di indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1 e 2, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova. Tali Comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo nazionale per l’accoglienza dei MSNA
4. Il MSNA non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 (CIE) e 9 (centri governativi di prima accoglienza)
CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO n° 15711 del 27/10/2015
Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Anno 2016.
La legge di stabilità 2015 ha trasferito a questo ministero le risorse relative al Fondo nazionale per l’accoglienza dei MSNA. In virtù di tale trasferimento, questo Ministero eroga trimestralmente ai Comuni che ne fanno richiesta, un contributo giornaliero per ospite, nella misura massima di 45 euro, IVA inclusa, per l’accoglienza offerta ai MSNA.
Ogni eventuale differenza tra il contributo erogato e il costo effettivo sostenuto dal Comune rimarrà a carico di quest’ultimo.
CIRCOLARE N° 2 ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO — Sistema di accoglienza residenziale per MSNA. Palermo 07/04/2016.
Con tale circolare si afferma come il continuo flusso di MSNA ha portato l’inserimento di quest’ultimi nelle comunità di accoglienza per i minori italiani per i quali è prevista una retta giornaliera di 78 euro. A fronte del ridotto trasferimento da parte dello Stato (45 euro pro-die e pro-capite per i MSNA), l’ente gestore ha richiesto ai Comuni dove ricadono le strutte, il pagamento della differenza della retta e ciò ha determinato sul territorio l’istaurarsi di numerosi contenziosi. Al fine di superare la suddetta criticità riguardate la sostenibilità economica del servizio residenziale, in assenza di risorse aggiuntive ai 45 euro erogati dallo Stato, questo Dipartimento ha rivisto gli standard delle strutture di 2° livello, con il D.P. 513/2016. Mentre rimangono invariati gli standard della prima accoglienza fissati con il D.P. 600/2014.
Gli enti già autorizzati al funzionamento o iscritti all’albo regionale come “Strutture di accoglienza di secondo livello” e come “comunità alloggio per minori” hanno un anno di tempo dalla pubblicazione del D.P. 513/2016 GURS per riorganizzarsi secondo il nuovo standard. Le “comunità alloggio per minori” qualora decidessero di continuare ad accogliere MSNA dovranno entro febbraio 2017 chiedere il cambio di tipologia da “comunità alloggio per minori” a “Strutture di accoglienza di secondo livello”. Non sarà possibile ospitare italiani e stranieri contemporaneamente e le comunità alloggio per minori potranno accogliere solo minori italiani. I due modelli di intervento sono infatti diversi per organizzazione, recettività temporaneità dell’intervento e anche per tariffa riconosciuta.
Personale:le comunità convertite, per le figure di coordinatore ed educatore professionale potranno avvalersi del personale già in servizio in data di pubblicazione sulla GURS del D.P. 513/2016 in possesso del diploma di Scuola Superiore, purchéintegrato da almeno 2 anni di esperienza lavorativa in attività rispettivamente o di coordinamento o di educatore di servizi educativi rivolti ai minori.
Cosi anche la figura di mediatore culturale può essere ricoperta da personale già in servizio con diploma di scuola superiore purché integrato da due anni di esperienza in servizi educativi rivolti a minori con la qualifica di mediatore culturale o interculturale.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME: ACCORDO SUI REQUISITI MINIMIMI PER LA SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NEL PERCORSO VERSO L’AUTONOMIA 05.05.2016.
A seguito del D.l.vo. 142/2015 che disegna un modello di accoglienza per i MSNA basato tra prima e seconda accoglienza, la Conferenza Unificata individua le linee di indirizzo e i requisiti minimi per garantire servizi di accoglienza in grado di coniugare qualità ed appropriatezza degli interventi e disponibilità finanziari, a fronte delle risorse messe a disposizione dal fondo nazionale pe l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che il Ministero ha definito un contributo pro-die di € 45 per ogni minore accolto.
Per conseguire un buona qualità dell’inserimento, verranno assicurate almeno le seguenti attività:
- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita
- orientamento e tutela legale: supporto nell’espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l’eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare
- assistenza psicologica e sanitaria
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)
- assolvimento dell’obbligo scolastico
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica
- formazione secondaria e/o professionale
- ilcollocamento in attività lavorative in apprendistato e/o intirocini
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero,
Dovrà, inoltre, essere previstoun pocketmoney da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI.
La Conferenza modifica la capacità ricettiva delle strutture che potrà accogliere un massimo di 16 MSNA di età compresa fra i 16 e 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilità.
Personale
In relazione alla finalità educativa e di accompagnamento verso l’autonomia, della strutturail personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite.
In particolare per lo svolgimento delle attività va assicurata la presenza del seguente personale:
· un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell’educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche,con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali;
· la presenza di tre educatori, impossesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente, deve in ogni caso essere garantita per 30 ore settimanali;
· un mediatore culturale in possesso di specifico titolo di studio,con finalità di supporto educativodi appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali;
· un operatore per 15 ore settimanali con funzioni di supportoalla gestione della strutturaanche favorendo il coinvolgimento degli ospiti.
In sede di formulazione del PEI, sarà cura dei servizi competenti definire l’eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti. In ogni caso è assicurata la presenza notturna di un operatore.
Il D.l.vo 142/2015 prevede il sistema di accoglienza bifasico, al primo comma disciplina la prima accoglienza in strutture governative, il secondo comma la seconda accoglienza.
L’art. 16 del citato decreto stabilisce che l’attuazione delle linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal tavolo di coordinamento nazionale è effettuata dal tavolo di coordinamento regionale che fissa i criteri di localizzazione delle strutture di accoglienza e di ripartizione fermo restando i posti attivati dal sistema SPRAR.
Il sistema regionale si caratterizza dunque di una prima accoglienza in strutture governative specializzate e in una seconda accoglienza nell’ambito del sistema SPRAR ma nelle more della definizione del sistema il Ministero coordina la costituzione di strutture temporanee autorizzate dalle Regioni di concerto con Prefetture e Enti Locali. In Sicilia gli Standard di accoglienza per le strutture di primo livello sono fissati dal D.P. 600/2014 mentre quelli delle strutture di secondo livello sono stabiliti dal D.P. 513/2016 che riduce gli standard di accoglienza minimi rispetto al precedente decreto a seguito dell’erogazione da parte del Ministero dell’interno di soli 45 euro pro-die, pro-capite attingendo al fondo nazionale per l’accoglienza di MSNA. A seguito dell’eccessivo flusso di MSNA nelle coste siciliane e in virtù di carenza di posti disponibili, essi sono stati accolti nelle comunità alloggio per minori italiani che prevedono una retta maggiore di 78euro. La regione Sicilia non finanziando ulteriormente la retta di 45 euro ha imposto alle strutture una scelta sui minori da accogliere. Questo determina una disuguaglianza di trattamento dei minori italiani rispetto a quelli stranieri che subiscono un taglio di servizi, quali assistenza legale, mediazione culturale, sostegno psicologico. In più le comunità di alloggio per minori che si convertono in Strutture di seconda accoglienza mantengono gli stessi operatori che ricoprirebbero ruoli per i quali non sono formati. E la diminuzione dell’orario lavorativo non garantisce la costante presenza di figure adulte all’interno delle strutture.
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2.6 I minori stranieri non accompagnati
Gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono dedicati al tema dell’accoglienza dei minori non accompagnati. Dopo le modifiche apportate con a legge di stabilità per il 2015, in primo luogo il trasferimento del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati al Ministero dell’Interno, si è andati verso un sistema unico di accoglienza in grado di superare le distinzioni tra i minori non accompagnati e i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale.In particolare, in continuità con quanto previsto nell’Intesa del 10 luglio 2014, si è disposto che, per la prima accoglienza dei minori non accompagnati, il Ministero dell’Interno istituisca e gestisca, anche in convenzione con gli enti locali, centri specializzati per le esigenze di soccorso e protezione immediata, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all’eventuale accertamento dell’età, comunque non superiore a sessanta giorni.
A regime sono pertanto previste:
• una prima accoglienza, in strutture governative ad alta specializzazione;
• un’accoglienza di secondo livello nell’ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato.
Nelle more della realizzazione del nuovo sistema e in coerenza con quanto contemplato nell’Intesa del 10 luglio, è previsto ed operativo che il Ministero dell’Interno coordini la costituzione di strutture temporanee di accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali. A tal fine, il Ministero dell’Interno — attraverso una Struttura di missione appositamente costituita — ha predisposto due Avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare nell’ambito della Misura Emergenziale FAMI“ Miglioramento delle capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati”.
All’esito delle procedure, sono stati ammessi al finanziamento 15 progetti,che hanno avviato le attività a partire dal 20 marzo 2015, con l’attivazione di complessivi 737 posti giornalieri, nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. L’Unione Europea ha approvato la richiesta di proroga delle attività dei progetti, inizialmente destinate a cessare il 17 dicembre 2015, fino al 22 febbraio 2016. A seguito della rinuncia da parte del progetto PIT STOP di Firenze i posti disponibili dal 17 dicembre 2015 sono scesi a 691. Da ultimo, è stata chiesta alla Commissione europea l’ulteriore proroga di sei mesi delle attività delle strutture di accoglienza in argomento, che dovrebbero essere finanziate con le risorse ordinarie del FAMI.
Piano accoglienza del Tavolo di Coordinamento nazionale — Ministero dell’interno
29
2.
Stato del sistema di accoglienza
accoglienza nelle more dell’attivazione dei centri governativi di prima accoglienza
di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 142/15;
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