FATTURAZIONE ELETTRONICA: Imposta di bollo

Lo scorso dicembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale sulla fatturazione elettronica.
Ma cosa bisogna fare in pratica?
L’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l’Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti- documenti emessi e/o ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si chiede l’autorizzazione all’assolvimento in modo virtuale.
Ove l’ufficio rilasci l’autorizzazione, sulla fattura andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972“, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.
In sostanza sulla fattura elettronica è dovuta l’imposta di bollo ed è pagabile tramite modalità telematica in un’unica soluzione a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale attraverso il modello F24 ed indicando il nuovo codice tributo approvato dall’agenzia delle entrate. Il contribuente deve fare il pagamento del bollo di tutte le fatture emesse in corso d’anno anche nel caso in cui l’incarico della fatturazione elettronica e conservazione venga eseguito da terzi, come ad esempio il commercialista.
L’imposta di bollo è obbligatoria anche sulle fatture mediche, sui libri contabili e sui documenti di importo complessivo superiore a € 77,47 e si applica anche sulle:
- operazioni escluse dall’applicazione dell’iva — art. 15 Dpr 63/1972
- operazioni esenti — art. 10 Dpr 633/1972
- operazioni fuori campo iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale
- operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, esportazioni indirette, servizi internazionali.
