Nuovi adempimenti sulla trasparenza per l’affidamento degli appalti pubblici

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4 min readJul 21, 2016

a cura di Ilenia Filippetti e Catia Betti — Servizio Provveditorato Regione Umbria

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Il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha introdotto importanti novità in materia di trasparenza. In particolare, l’art. 29 del nuovo codice dispone che tutti gli atti relativi:

  • alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
  • alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;

dovranno essere pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente della stazione appaltante, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il nuovo codice impone anche l’obbligo di procedere alla predisposizione:

  • di un programma biennale;
  • dei relativi aggiornamenti annuali;

per tutti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

I nuovi adempimenti sono posti a carico:

  • delle amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti dai predetti soggetti: art. 3, comma 1, lett. a) del nuovo codice;
  • degli enti aggiudicatari (come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. e) del nuovo codice).
Foto di Giovanni Bicerna
Foto di Giovanni Bicerna

All’interno delle Proposta di Linee Guida Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria — pubblicate il 6 luglio 2016 — ANAC ha precisato che gli obblighi di cui all'art. 29 si riferiscono anche agli atti delle procedure “sotto soglia” disciplinate all'art. 36 del nuovo codice.

In particolare, il “profilo di committente” è costituito dal sito informatico della stazione appaltante all'interno del quale sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal nuovo codice (art. 3, comma 1, lett. nnn): a tale proposito, il profilo di committente potrà contenere ogni informazione utile allo svolgimento della procedura di gara, come, ad esempio, i punti di contatto, i numeri telefonici e di fax e gli indirizzi postali ed elettronici della stazione appaltante (Allegato V al d.lgs. n. 50/2016).

La pubblicazione all'interno del profilo di committente dovrà inoltre essere realizzata con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: l’art. 9-bis del predetto decreto legislativo consente anche l’inserimento, all'interno sezione “Amministrazione trasparente”, di un collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni o i documenti da pubblicare. È poi utile ricordare che, ai sensi del medesimo d.lgs. n. 33/2013, i documenti e le informazioni dovranno essere sempre pubblicati in “formato aperto”, nel rispetto dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale; a tale proposito, i bandi e gli avvisi potranno essere sottoscritti nella stesura originale, anche ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Foto di Giovanni Bicerna
Foto di Giovanni Bicerna

L’art. 29 prevede, inoltre, che — allo scopo di consentire l’eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo competente per territorio — all'interno del profilo del committente dovranno essere pubblicati, entro i successivi due giorni dalla data di adozione, anche i seguenti atti:

  • il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
  • la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Ne consegue che, una volta effettuata tale pubblicazione, l’omessa impugnazione di tali atti da parte dei concorrenti precluderà la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (art. 204 del nuovo codice, che a sua volta modifica l’art.120 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Foto di Giovanni Bicerna
Foto di Giovanni Bicerna

In aggiunta ai predetti obblighi, il comma 2 dell’art. 29 del nuovo codice prevede, infine, che tutti gli atti sopra ricordati dovranno essere pubblicati anche:

  • all'interno del sito del : a tale proposito, è utile precisare che tale pubblicazione dovrà essere effettuata accedendo al Servizio online del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'apposita sezione dedicata agli Avvisi, specificando — nel campo “Tipo di avviso” — la voce “Atti ex art. 29 c. 2 d.lgs. 50/2016”;
  • sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

Con Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016 è stato precisato che le informazioni indicate all'art. 29 coincidono, in parte, con quelle di cui all'art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190, per le quali l’ANAC — con la precedente deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016 — aveva già fornito indicazioni alle amministrazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Ne consegue che, nel periodo transitorio, l’obbligo di comunicazione nei confronti dell’ANAC dovrà essere assolto con le modalità individuate nella predetta deliberazione n.39/2016.

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