Considerazioni sulla bozza di Linee guida per il Modello di Interoperabilità 2018

Giovanni Gentili
Agendadigitale
Published in
6 min readMay 7, 2018

Originariamente pubblicato su forum.italia.it il 7 maggio 2018.

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Servizi interni

Nella bozza delle “Linee guida per il Modello di Interoperabilità 2018”, al par.2.1.1 viene introdotto il concetto di “servizio” in generale, prima di parlare dello specifico delle “interfacce di servizio”.

Viene proposta una importante classificazione dei servizi basata sul consumatore (consumer). Il testo del Batini 2015 (citato dalle stesse LG) rispetto a questa classificazione interno/esterno riporta anche una specifica che non è stata tradotta, e che, invece, sarebbe importante riportare per chiarezza:

the interest in eGov project regards above all external services, which are supplied to final users. However, since, as we will see, in the context of value aspects tied to production costs and service supply are relevant, it is interesting to conceive internal services that positively influence external service production.

Il passo qui sopra chiarisce che sono rilevanti (e di interesse per i progetti) anche i servizi interni, sia che essi siano “autoprodotti” da una PA che fa da fornitore (provider) oppure che essi siano affidati da una PA ad un fornitore privato (che agisce sulla base di un contratto o in via sussidiaria).

I servizi interni sono infatti trascurati, mentre sono essenziali nell'ottica di creare veri ecosistemi di interoperabilità.

Sarebbe anche importante citare il concetto di “servizio” del d.lgs. n.279/1997 art.10 comma 5…

I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell’amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione (…)

…chiarendo che i “servizi esterni” corrispondono ai “servizi finali” del d.lgs. n.279/1997 e che i “servizi interni” corrispondono ai “servizi strumentali” del d.lgs. n.279/1997.

Infine, andrebbe forse chiarito che un servizio interno può essere sia quello destinato ai dipendenti/operatori della stessa PA che lo eroga, sia quello a favore di dipendenti/operatori appartenenti ad altre PA (altri organismi pubblici).

Per i “servizi interni” la definizione proposta nella bozza di LG è…

servizi interni, quando il servizio è dedicato agli utenti interni all’organizzazione erogatrice, sia essa PA che erogatore di servizi privato

…e quindi la galassia dei servizi interni è molto ampia. Si potrebbe aggiungere alla LG il passo del Batini sopra citato, per chiarire che le LG si applicano (integralmente) anche ai servizi interni (tento una traduzione)…
quando il servizio interno ha valore rilevante in termini di costo di produzione e/o dei destinatari del servizio stesso, rimanendo nell'ottica di concepire servizi interni che influenzano positivamente la produzione dei servizi esterni

Un esempio di rilevanza dei destinatari di un servizio interno si ha quando il servizio ha un utente (umano o macchina) che è dentro una diversa articolazione della stessa PA (ad esempio due direzioni e/o dipartimenti di un ministero che dialogano tra loro via API nell'ambito delle loro competenze/procedimenti… magari sono pure due AOO diverse) oppure dentro una diversa PA (ad esempio il dipendente di un comune che accede al “Registro imprese” nazionale di Infocamere, quindi attori entrambi pubblici ma in organizzazioni diverse).

Seguendo questo principio, le LG non si applicheranno di solito ad una replica di database tra due data center… a meno che questo abbia un costo tale da essere considerato rilevante, e quindi da tracciare, oppure nel caso in cui i due data center siano di proprietà di PA diverse.

Servizi amministrativi

Rispetto a questo passo del par.2.2.1…

Classificazione in base alla natura del fornitore di servizi. In questo caso, abbiamo:

- servizi amministrativi (o abilitanti), la cui fornitura non ha carattere discrezionale da parte della PA, in quanto derivano da procedimenti amministrativi definiti dalla legge;

- servizi che chiamiamo orientati al mercato o facilitanti, che la PA può decidere o meno di fornire, in base alla presenza di un obbligo procedurale, e che sono più spesso erogati da fornitori privati del mercato dei servizi.

…in Batini 2015 è riportato il termine “procedures defined by law” che tradurre con “procedimenti” è molto limitativo.

Sarebbe interessate riprendere/citare la definizione di servizio nel profilo CPSV-AP_IT (vedi servizi.gov.it) che è la seguente:

Per servizio pubblico si intende qualsiasi atto obbligatorio o discrezionale espletato da una pubblica amministrazione (o per conto di una pubblica amministrazione) nei confronti di cittadini, imprese/professionisti.

…nonché la definizione presente nella delibera n.88/2010 della CIVIT

servizio pubblico: l’attività con cui, mediante l’esercizio di un potere autoritativo o l’erogazione di una prestazione, un’amministrazione pubblica rende un servizio al pubblico, e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti

Quindi per i servizi abilitanti invece di “procedimenti amministrativi definiti dalla legge” sarebbe meglio tradurre con un generico “obblighi derivanti dalle leggi” e per i servizi facilitanti invece di “un obbligo procedurale” sarebbe meglio tradurre con “una discrezionalità lasciata dalla legge”.

I servizi pubblici derivano sia dall'esercizio di un potere autoritativo (solitamente tramite un “procedimento”) oppure dall'erogazione di una prestazione (di varia natura, tangibile o intangibile).

Inoltre dove si dice “che sono più spesso erogati da fornitori privati del mercato dei servizi” andrebbe chiarito che il fornitore (provider) può agire per conto della PA sulla base di un contratto/concessione o in via sussidiaria (per facilitare il servizio della PA, sia come intermediario con un ruolo formale previsto/accordato dalla PA che come facilitatore indipendente dalla PA utilizzando le API di un ecosistema).

Servizi digitali

Al par.2.1.2, viene riportata questa definizione di “servizio digitale”…

Un servizio digitale (talvolta anche indicato come electronic service o e-service) è un servizio che viene erogato via Internet o in una rete, la fornitura è essenzialmente automatizzata o comporta solo un intervento umano minimo, ed è impossibile da garantire in assenza di tecnologia informatica

…sarebbe importante chiarire che questa traduzione da Rowley 2006 è da considerarsi del tutto equivalente alla definizione riportata nel CAD, art.1 comma 1 lettera n-quater), ovvero la seguente…

n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;

…altrimenti si può pensare che parliamo di concetti diversi generando ulteriore confusione rispetto ai concetti di servizio digitale/web/on line/in rete.

Interfacce semplici e complesse

Al par.2.1.3. viene introdotta la distinzione tra “Interfacce semplici e complesse”. Poco sopra, al par.2.1.1., è stata introdotta la distinzione tra “servizio elementare” e “servizio composito” derivata dalla nomenclatura EIF.

Forse sarebbe meglio uniformare le dizioni, parlando di “interfacce elementari” e “interfacce composite” (o almeno citarli come sinonimi).

Tra l’altro il termine semplice è usato anche per distinguere interfacce “semplici e mission-critical” e usare due volte semplici induce confusione.

Al par.2.1.4 si parla anche di “erogatori” del servizio. andrebbe chiarito se si tratta della stessa cose dei “fornitori” del servizio, ovvero sempre del concetto di “provider”. inoltre, quando si parla di “erogatori esterni” si intende un provider che agisce per nome e per conto di una PA? l’uso del termine esterno fa pensare ai “servizi esterni” che non è corretto in quanto un erogatore esterno potrebbe operare anche un servizio interno (per la stessa PA o altre PA).

Interfacce applicative

Al par.2.1.2 sta scritto…

si utilizza il termine interfaccia di servizio per indicare l’esposizione delle funzionalità applicative che sono necessarie per realizzare un servizio digitale. (…) Un’interfaccia di servizio si compone in generale di varie operazioni, e può essere realizzata come un web service, un’API, una Web API, ecc (…)

…quando si parla di “interfacce di servizio” si intende lo stesso concetto che nel CAD è definito “interfacce applicative” ?

Il CAD all’art.64-bis, comma 1-bis, riporta quanto segue:

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l’integrazione e l’interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgID con le Linee guida.

Resta anche da chiarire se le LG in consultazione forniranno anche le indicazioni previste ex art.64-bis, comma 1-bis oppure solo quanto all’art.12 comma 2 del CAD e/o art.7 comma 1.

Originariamente pubblicato su forum.italia.it il 7 maggio 2018.

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