Rilascio open source nelle PA (ex riuso)

Giovanni Gentili
Agendadigitale
Published in
3 min readMar 1, 2018

Originariamente pubblicato su forum.italia.it il 1 marzo 2018.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

La nuova formulazione dell’art.69 del d.lgs. n.82/2005 “CAD“ (che una volta parlava di “riuso” e che ora parla di software e standard aperti) pone delle questioni da chiarire nelle linee guida in corso di redazione…

L’art.69 comma 1 recita…

Le PA che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre PA o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze (…)

…quindi si parla di “soluzioni” e di “programmi informatici” da rilasciare sotto licenza open source, in un repository pubblico, riusabili da altre PA ma anche da privati.

Se il concetto di “programma informatico” fa riferimento a software installabili su device (pacchetti office o “app” mobile che siano) le linee guida dovrebbero chiarire il concetto di “soluzione”.

Il comma 2 torna sul concetto parlando di…

(…) programmi e i servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa

…quindi affianca ai programmi informatici dei “servizi ICT” appositamente sviluppati per le PA.

Il concetto di “soluzione” e/o “servizi ICT” fanno riferimento alla stessa cosa? Si parla di servizi tipo SaaS appositamente sviluppati per essa ed erogati in varie forme?

Poi, al successivo comma 2-bis del CAD sta invece scritto…

(…) tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1

…e qui il termine “soluzioni informatiche” fa riferimento sia alle “soluzioni” che i “programmi informatici” del comma 1? Oppure solo le “soluzioni” del comma 1 saranno soggette agli ulteriori obblighi di pubblicazione secondo le linee guida AgID di cui tratta proprio il comma 2-bis?

Quando parliamo di “soluzioni” parliamo forse di cose come ad esempio le “buone pratiche” di cui agli avvisi OCPA2020 nel PON governance, anch’esse oggetto di riuso in senso non classico?

In ogni caso, la titolarità di proprietà intellettuale può riguardare molte opere prodotte per una PA, come da art.11 e 29 della Legge n.633/1941.

L’art.1 della stessa legge dice…

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresi’ protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonche’ le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.

…quindi penso sia bene che nelle linee guida chiarite che “software” o “programmi informatici” o “soluzione informatica” equivale sia ai programmi per elaboratore che alle banche dati ai sensi dell’art.1 della Legge n.633/1941.

Ma nelle nuove linee guida la definizione di “software” include anche un sito web, una app mobile ed un servizio SaaS realizzato su commissione di una PA? Molte volte le PA non si fanno consegnare il codice sorgente di un sito, di una app o di un servizio SaaS… perché non lo pensano equivalente al concetto di software o programma per elaboratore. Va chiarito.

Sull'altro argomento che sollevavo, anche le “buone pratiche” (per l’implementazione amministrativa, regolamentare, organizzativa, ecc) che siano collegate ad un certo software sarebbe bene che siano diffuse e rese disponibili attraverso lo stesso repository aperto in cui si mette il codice (anche se non sono software e nemmeno “documentazione” del software in senso stretto).

Originariamente pubblicato su forum.italia.it il 1 marzo 2018.

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