Diritto all’anonimato: libertà di espressione e/o tutela della riservatezza?

Deborah Arcuti
Jan 18, 2017 · 10 min read

Una prospettiva Americana — il diritto all’anonimato dopo la sentenza “Digital Music News” della Corte Suprema di Los Angeles .

Il caso: “Digital Music News v. Superior Court”

Escape Media Group è proprietaria di Grooveshark, un servizio online che permette di caricare, condividere, scaricare e riprodurre in streaming file musicali. UMG Recordings, etichetta discografica con un vasto catalogo musicale che contiene anche le opere di molti artisti famosi, ha citato in giudizio Escape nel tribunale statale di New York affermando che essa incoraggiava gli utenti e gli impiegati di Grooveshark a caricare file musicali che violano il copyright. Digital Music News (“DMN”), una società con sede in California che gestisce un sito internet dedicato ai resoconti sull’industria musicale, ha diffuso la notizia di uno scambio tra un membro della band britannica King Crimson e Grooveshark: l’obiettivo era quello di assicurare che la musica coperta da copyright non fosse più apparsa su Grooveshark senza il suo permesso. Un commentatore anonimo, denominato “Visitatore”, ha postato 2 commenti sul sito affermando di essere un impiegato di Grooveshark e che gli era stato richiesto dai suoi dirigenti di caricare un contenuto che violava il copyright; il secondo commento riguardava la posizione di King Crimson il quale non aveva in alcun modo la possibilità di rimuovere la sua musica dalla piattaforma online. Tali affermazioni sono fortemente in contraddizione con la posizione assunta da Escape nella controversia con UMG a New York e, per di più, nel caso in cui tali reclami venissero verificati, Escape ne sarebbe danneggiata. Per questo motivo Escape ha tentato di smascherare l’identità di “Visitatore” citando DMN in giudizio. Quest’ultima si è rifiutata di adempiere ed Escape ha presentato un ricorso alla Corte Suprema di Los Angeles.

In definitiva, la Corte Suprema di Los Angeles ha cassato l’ordinanza del tribunale di prima istanza, rifiutandosi di fornire l’identità di Visitatore a Escape perché l’identificazione di un utente anonimo viola il diritto alla privacy dell’utente stesso, diritto protetto dalla Costituzione della California.

Il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti afferma: “Il Congresso non promulgherà leggi che limitino la libertà di parola, o di stampa ma ha i suoi limiti. Infatti non include certe categorie di discorso tra cui la diffamazione, l’istigazione, l’oscenità e alcuni tipi di pornografia…”. La scelta di parlare anonimamente “potrebbe essere motivata dalla paura di ritorsione economica o ufficiale, da preoccupazioni sull’ostracismo sociale, o soltanto dal desiderio di preservare il più possibile la propria privacy.”

La California fa parte degli 11 Stati che hanno espressamente inserito una clausola sulla privacy nelle proprie costituzioni statali. Le argomentazioni a favore si basano sulla dignità dell’identità della persona tanto che la Proposizione 11 sottolinea “il diritto di essere lasciati in pace poiché protegge le nostre case, le nostre famiglie, i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre personalità, la nostra libertà di comunione, e la nostra libertà di relazionarci con le persone che scegliamo”. Ciò è essenziale per le relazioni sociali e la libertà personale, tuttavia non mancano posizioni contrarie: il diritto alla privacy protetto dalla Costituzione favorirebbe le frodi del sistema previdenziale e l’evasione fiscale incoraggiando, così, i cittadini a rifiutarsi di svelare informazioni, ad esempio, sulle entrate; inoltre, l’aggiunta della parola “privacy” nel testo costituzionale vanificherebbe gli sforzi fatti per abbreviarlo.

Da questa analisi costituzionale, Il tribunale in Digital Music News ha sottolineato i diritti alla privacy di “Visitatore” osservando che “Il diritto a parlare anonimamente trae la sua forza da due diverse fonti costituzionali: la libertà di parola del Primo Emendamento e il diritto alla privacy nell’Articolo I, Sezione I della Costituzione della California.”

La decisione si basa, quindi, su due posizioni alternative. La prima riguarda la norma di reperimento (discovery) applicabile in California che vieta la rivelazione dell’identità di “Visitatore” perché non in grado di produrre elementi di prova ammissibili nella causa tra UMG e Escape (motivi sufficienti per cassare l’ordinanza del tribunale di prima istanza) per cui gli interessi sulla privacy di Visitatore superano l’esigenza di Escape di reperimento. L’ identità di Visitatore è stata ritenuta irrilevante ai fini della controversia tra UMG ed Escape perché i reclami di UMG si basavano sulle presunte violazioni del copyright da parte degli utenti di Grooveshark, non dai suoi impiegati.

La seconda è legata ai diritti alla privacy di “Visitatore” i quali sono tutelati sia dal Primo Emendamento che dal diritto costituzionale alla privacy della California. In California, i diritti alla privacy degli utenti online devono essere ponderati rispetto alle pressioni per rivelare l’identità di quell’ utente quando una terza parte tenta di smascherarla con un mandato di comparizione.

Il tribunale ha applicato il parametro di Lantz per comparare i diritti alla privacy previsti dalla Costituzione della California con l’esigenza di un privato di quelle informazioni nel contesto di reperimento civile. Il parametro di Lantz richiede alla parte che cerca il reperimento di manifestare “un bisogno impellente, che sia direttamente attinente ed essenziale alla risoluzione equa della causa, che è così forte da superare il diritto alla privacy quando questi due interessi in competizione sono attentamente in equilibrio.”

Il tribunale ha ritenuto che l’interesse alla privacy di “Visitatore” superasse il debole interesse di Escape dato che l’identità di Visitatore non è essenziale ad una risoluzione equa dell’azione legale di UMG. Quello di “Visitatore” è un interesse “forte” proprio perché ha bisogno di “un luogo da cui essere ascoltato senza paura di interferenza o soppressione” e “l’anonimato di Visitatore lo libera dalla paura di repressione, un interesse ancora più stringente se “Visitatore” è realmente un impiegato di Escape, perché l’esposizione potrebbe mettere in pericolo non solo la sua privacy ma anche il suo sostentamento.” Il tribunale ha, quindi, concluso che:

“Visitatore non ha fatto niente più che fornire un commento su una disputa pubblica in corso in un forum di un giornale online specializzato. Tale commento si è diffuso su Internet ed è ampiamente percepito come inaffidabile e con un peso poco rilevante. Noi non metteremo a disposizione il potere di citazione in giudizio dei tribunali per provare, in sostanza, che Qualcuno non ha ragione su Internet.”

Nel discutere le ragioni della protezione costituzionale del discorso anonimo online, il tribunale ha accentuato gli aspetti atti a favorire l’identità e l’autonomia dell’anonimato. Digital Music News è una delle più recenti sentenze giudiziarie che fornisce un ampio diritto di parola online in anonimato, forse il più esteso finora.

Ma cosa s’intende per anonimato?

L’anonimato è lo stato di una persona di cui l’identità non è volontariamente svelata per ragioni di privacy o di sicurezza personale. Non si tratta di un diritto assoluto, infatti, nell’ordinamento giuridico italiano, non esiste un diritto generale di anonimato e diverse norme come le leggi antiterrorismo lo vietano esplicitamente. Diviene, quindi, strumentale al conseguimento dei diritti fondamentali tra cui il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. Cresce sempre più l’utilizzo di pseudonimi (“nickname”) come “John Doe”, “Richard Roe” e “Poe” ovvero l’equivalente italiano “Mario Rossi”; questi sono utili per offuscare la propria identità, ma non sufficienti per garantire il proprio anonimato. Il danno provocato dallo smascheramento di un commentatore dietro uno pseudonimo sviluppato nel tempo può essere molto maggiore di quello causato dallo smascheramento di un commentatore con un’identità utilizzata una sola volta e poi abbandonata.

Inizialmente si riteneva che l’anonimato e l’utilizzo di pseudonimi perseguissero scopi nobili, ma poi che causassero problemi: se da un lato tali pseudonimi possono proteggere l’identità della persona dall’altro possono essere utilizzati per trolling, cyber bullismo o violazione del diritto d’autore. Ci si chiede, quindi, se l’anonimato in internet possa essere un bene o un male dal momento che l’utilizzo favorisce coloro che possono aver timore di vendette o ritorsioni, o che vivono sotto regimi che vietano la libertà di pensiero, che vogliono parlare di problemi imbarazzanti o cercano valutazioni più oggettive possibili. Una sorta di “scudo dalla tirannia della maggioranza”. Allo stesso tempo si cela un lato oscuro (“the dark side”) legato alla distribuzione di materiale illegale nel web (ex pedo-pornografia), al furto d’identità per adescare persone per fini sessuali, discriminatori o per diffamazione. L’anonimato assume caratteristiche diverse nei differenti ambiti giuridici per via della diversa storia e cultura di cui ogni paese è portatore. La rivoluzione più importante si è avuta con i social network, Facebook in primis, che al momento dell’iscrizione chiedono agli utenti di inserire il loro vero nome (la cd “real name policies”).

Caso Facebook: le drag queen contro i nomi reali

La recente controversia legata alla politica dei “Nomi Reali” di Facebook è un esempio importante per esaminare la questione del discorso online anonimo e con pseudonimo. Per poter utilizzare questo social network, la prima regola è quella di inserire il proprio nome e cognome, pena il rifiuto dell’iscrizione. È questo il caso degli account delle Drag Queen che preferiscono utilizzare dei nomi d’arte. Per esempio, dopo aver scoperto che diversi account erano stati disabilitati, la drag queen “Sister Roma” si sentì costretta a registrarsi con il nome di battesimo Micheal Williams e ha dato il via ad una campagna online. Moltissimi, con una protesta all’insegna dell’hashtag #MyNameIs, hanno abbandonato Facebook per iscriversi ad Ello, un social network che permette un utilizzo anonimo e con pseudonimi. Questo non vende pubblicità e mette la privacy degli utenti al primo posto.

Il 1° ottobre 2014, Facebook ha comunicato un cambiamento della sua politica, autorizzando le Drag Queen ad usare Facebook con i loro nomi d’arte. Se Facebook non avesse invertito la sua stessa politica, sarebbe stato costretto dal tribunale statale della California. È possibile unire il ragionamento di Digital Music News con il quadro di riferimento per stabilire una causa legale contro un’entità privata nell’ambito della clausola sulla privacy della Costituzione della California. Come in Digital Music News, le Drag Queen hanno un interesse alla privacy protetto giuridicamente.

Conclusioni

Ogni volta che svolgete una ricerca online, credete di non lasciare alcuna traccia o di non essere spiati? Ovviamente è solo una credenza comune dato che nell’odierna società dell’Informazione, lasciare delle tracce di se stessi è molto semplice, addirittura quasi impossibile non farlo ma è proprio l’anonimato che può offrire “uno spazio di libertà”. Fornire false generalità potrebbe non farci riconoscere dagli altri navigatori ma, sicuramente, non potrebbe difenderci dagli “occhi indiscreti” dei siti che si visitano. Internet si rivela, quindi, una sorta di “Grande Fratello” di G.Orwell, in “1984”. I commentatori online sono anonimi perché non appare immediatamente chi sono nel mondo reale. La maggior parte delle controversie che riguardano il discorso online sono legate a standard di sviluppo che bilanciano il diritto di un utente a esprimersi anonimamente con il diritto della parte opposta di smascherarlo quando questo ha commesso un illecito come, ad esempio, l’aver postato un’affermazione diffamatoria. Tra le possibili soluzioni alle problematiche poste dall’anonimato online, gli accademici propongono schemi per limitarlo: il Prof. Solove chiede agli ISP di esercitare maggior controllo sulle piattaforme attribuendogli la responsabilità del contenuto postato dai propri utenti; la Prof.ssa Citron ha richiesto una nuova legge per fornire rimedio a coloro che sono stati danneggiati dalle comunicazioni online anonime; la Prof.ssa Nussbaum propone una richiesta di identificazione (usando le proprie identità offline) prima di poter postare qualcosa. L’accademico Bryan Choi sostiene, invece, che l’esigenza dell’anonimato debba essere presentato ai regolatori come “esca” per preservare la generatività di internet. Egli riconosce i vantaggi dell’anonimato, ma crede che la generatività sia in grado di generare più valore dell’anonimato stesso. La comunicazione anonima online deve essere sacrificata per poter consentire alla generatività di progredire obbligando gli utenti all’identificazione. In questo modo, il danneggiato potrà ricorrere alle vie legali direttamente contro il danneggiante evitando la necessità di imporre prerequisiti più severi sugli intermediari online. Altri accademici continuano a riconoscere il valore dell’anonimato ed hanno proposto soluzioni al danno causato dai commenti anonimi che tutelano l’abilità di comunicare online fino al punto in cui l’illegalità di un commento supera i vantaggi che fornisce. Il Professor Tal Zarsky sostiene che gli “pseudonimi rintracciabili” siano il miglior compromesso “tra il nostro desiderio di utilizzare l’ampio panorama di informazioni personali ora disponibile, le nostre esigenze di privacy e la capacità dei governi di rintracciare i trasgressori”. In un sistema di pseudonimi rintracciabili, gli intermediari tengono le tracce della persona che usa il loro servizio e la sua identità può essere acquisita se l’utente compie attività illegali. In questo modo, l’utente rimane uno pseudonimo per la maggior parte degli altri utenti (con la possibilità di condurre affari e vantaggi economici) ma la sua identità, se necessario, può essere svelata.

I tribunali dovrebbero, quindi, sostenere gli “pseudonimi rintracciabili”, il miglior equilibrio tra gli interessi protetti dalla Costituzione del Primo Emendamento, il diritto alla privacy e i danni causati dai commenti anonimi. Il caso di Digital Music News rivela come il primo emendamento e il diritto alla privacy possono, a volte, funzionare insieme. Come le maschere di Pirandello, così il web cela una doppia maschera: il vero e il falso si uniscono in un’unica veste. Per far sì che Internet sia realmente un mezzo di comunicazione democratico è necessario proteggere il diritto di esprimersi anonimamente. Il rischio sarebbe la fine della “tradizione del sostegno e del dissenso”.

“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti” L.Pirandello

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