Stato dell’arte sulle criptovalute e il nuovo decreto VASP (Convegno AFI100)

Anna Laura Pisu
Blockfin News
Published in
3 min readMar 27, 2022

GIM Legal parteciperà al convegno organizzato da AFI100, l’Associazione delle Finanziarie Italiane, che si terrà il 31 marzo 20221 a Roma dal titolo “Criptovalute, Smart Contracts e NFT”,con le istituzioni di riferimento e i professionisti più autorevoli del settore.

Centro dell’attenzione sono le criptovalute e gli NFT, l’inquadramento giuridico delle criptovalute e degli smart contracts, nonché i temi riguardanti il fintech, l’antiriciclaggio e la fiscalità delle imprese finanziarie.

In tale contesto, verrà presentato il nuovo registro tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”), di cui sono stati specificati gli obblighi di iscrizione, controlli e sanzioni, in considerazione dell’ultimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) approvato il 13 gennaio 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022, contenente le nuove norme applicabili ai prestatori di servizi relativi a valute virtuali (“Virtual Asset Service Providers” (“VASP”) operanti in Italia (il “Decreto VASP”).

Il Decreto VASP dà attuazione alle norme di cui all’art. 17-bis del decreto legislativo n. 141/2010 (il “D.Lgs. 141/2020”), introdotte in sede di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio nel 2017 e, successivamente modificate nel 2019, con il recepimento della Quinta Direttiva Antiriciclaggio.

Il Decreto VASP è un intervento normativo molto atteso nel panorama giuridico italiano (è stato approvato a distanza di quattro anni dalla consultazione) e la nuova normativa sarà applicata a qualsiasi tipologia di valuta virtuale, definita dalla legge italiana come: “Qualsiasi rappresentazione digitale di valore, non emessa o garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta fiat, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o a fini di investimento, e trasferita, custodita e negoziata elettronicamente”.

La mera attività di emissione di valute virtuali non è di per sé sufficiente a rendere appiccabili gli obblighi di registrazione all’OAM, qualora l’attività non sia accompagnata dall’esercizio titolo professionale per conto della clientela di uno o più servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e/o di portafoglio digitale.

Gli operatori VASP che offrono servizi in Italia dovranno essere iscritti ad una sezione speciale del registro OAM, e saranno tenuti ad effettuare delle segnalazioni trimestrali nei confronti dell’OAM, con riferimento alle operazioni concluse dai propri clienti, nonché ad adempimenti antiriciclaggio previsti dalla normativa italiana. Inoltre, i VASP dovranno ottemperare agli obblighi di registrazione e segnalazione introdotti dal Decreto VASP per svolgere i propri servizi in Italia.

Nella relazione illustrativa al Decreto VASP si precisa che gli obblighi previsti dal decreto stesso si applicano anche quando l’attività degli operatori VASP esteri è svolta in Italia a distanza, secondo modalità telematiche. Inoltre, con particolare riferimento agli operatori VASP costituiti come persone giuridiche, questi devono avere sede legale e amministrativa in Italia, ovvero, per i soggetti comunitari, una stabile organizzazione nel territorio italiano.

I dati inclusi nel registro riguardano quelli di identificazione della VASP, il numero di partita IVA, le informazioni sul tipo di servizi offerti, l’ indirizzo degli uffici fisici oppure del sito web. I VASP dovranno comunicare i dati identificativi dei clienti ogni 3 mesi ed emettere i dati relativi alle transazioni di ogni cliente.

L’OAM dovrà avviare la gestione della sezione speciale del registro entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto VASP (entro il 18 maggio 2022).

La sezione speciale del registro sarà accessibile al pubblico e l’OAM potrà disporre la sospensione e la cancellazione della sezione speciale e dovrà definire i contributi dovuti all’OAM dagli operatori VASP iscritti.

Il Decreto VASP introduce un regime transitorio di 60 giorni, durante il quale gli operatori VASP che sono già attivi sul territorio italiano alla data di istituzione della sezione speciale del registro, potranno continuare ad operare a condizione che effettuino la comunicazione dovuta all’OAM entro il termine e che abbiano una presenza in Italia.

L’OAM collabora con le autorità di vigilanza di settore, per agevolare l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, trasmettendo loro dati e informazioni che sono in relazione al Registro VASP. L’OAM sarà tenuto a fornire, su richiesta delle suddette autorità, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro.

Il Decreto VASP colma una lacuna significativa dell’ordinamento italiano e assolve una funzione primariamente anagrafica, in attesa dell’entrata in vigore degli obblighi di autorizzazione di cui alla proposta di Regolamento MiCA. Non introduce alcun requisito materiale ai fini della registrazione e quindi non sembra imporre ostacoli significativi alla prestazione in Italia dei servizi VASP.

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