L’UE approva il regime pilota per la tokenizzazione dei titoli

Giulia Arangüena
Blockfin News
Published in
4 min readJun 22, 2022

Oggi entra in vigore Regolamento (UE) 2022/858, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione il 2.6.2022, relativo al regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (Distributed Ledger Technology — DLT) per la gestione dei crypto-asset, che modifica i Regolamenti (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e (UE) n. 909/2014 (Central Securities Depositories Regulation — Acronimo CSDR) e la direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Con l’approvazione definitiva del regolamento DLT, l’UE ha dato il via al regime pilota per la tokenizzazione dei titoli; una decisione che si ripropone di avere un impatto significativo sul mercato dei titoli nell’UE e sulla possibilità di sviluppo del mercato dei capitali e di digitalizzazione delle infrastrutture del mercato finanziario in Europa.

La tokenizzazione consente di trasformare i diritti di proprietà di un bene in forma digitale, rendendo possibile la negoziazione e la gestione post-negoziazione degli investimenti in modo più efficiente.

La tokenizzazione, abilitata dall’utilizzo della tecnologia blockchain, consentirà agli investitori di negoziare e scambiare titoli azionari, obbligazionari, titoli del mercato monetario, e quote di fondi d’investimento in modo più efficiente, sicuro, riducendo i costi e aumentando la liquidità.

Si tratta di un importante passo avanti verso un nuovo modo di “pensare la finanza”, che sarà basato invitabilmente sulla blockchain e sui token crittografici programmati attraverso smart contract.

Questo regime pilota permetterà agli investitori di tokenizzare i propri titoli, cioè di convertirli in token digitali. La tokenizzazione consentirà maggiore liquidità, trasparenza e sicurezza. Inoltre, la tokenizzazione aprirà senz’altro la strada a nuove forme di investimento basate sulla blockchain.

I token potranno quindi essere scambiati sulla blockchain, consentendo agli investitori di ottenere maggiore liquidità e accesso a nuovi mercati, poiché potranno essere scambiati su piattaforme di trading online globali; e — visti i passi enormi compiuti dalla De.Fi. in questi ultimi due anni — gli emittenti potranno sfruttare attraverso i loro token, non solo la possibilità di professionalizzare a costi contenuti i loro mercati primari, ma anche sistemi di liquidità come sono senz’altro le Liquidity Pool, i diversi protocolli di c.d. Automated Market Maker e di Yeld Farming.

Il Regolamento DLT ha un ampio campo di applicazione e copre i requisiti per le entità che possono partecipare al programma pilota e il modo in cui le autorità di regolamentazione devono svolgere le loro attività di sorveglianza e supervisione.

Il Regolamento definisce tre categorie principali di attori del mercato, tra cui il sistema multilaterale di negoziazione DLT (DLT MTF-Multilateral Trading Facility), il sistema di regolamento DLT (DLT SS-Settlement System) e il sistema di negoziazione e regolamento DLT (DLT TSS-Trading and Settlement System).

La prima categoria riguarda le imprese che ammettono a negoziare strumenti finanziari basati su DLT. Le piattaforme che regolano le transazioni in strumenti finanziari DLT contro pagamento o consegna rientrano nella seconda categoria, mentre la terza categoria è composta da entità che svolgono entrambe le funzioni. Tutti questi soggetti per poter partecipare al regime pilota devono possedere requisiti specifici.

Il regolamento introduce anche esenzioni per consentire l’innovazione, una delle quali è che le borse regolamentate possono trattare con gli investitori al dettaglio.

A questa apertura, purtroppo, non corrisponde una altrettanta espansione su lato degli emittenti, in quanto l’articolo 3 del Regolamento stabilisce, auspichiamo per la sola fase sperimentale del regime pilota, che gli strumenti finanziari DLT sono ammessi alla negoziazione su un’infrastruttura di mercato DLT o registrati in un’infrastruttura di mercato DLT soltanto se, al momento dell’ammissione alla negoziazione o della registrazione in un registro distribuito, gli strumenti finanziari DLT sono: a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di EUR; b) obbligazioni, altre forme di debito cartolarizzato, comprese le ricevute di deposito in relazione a tali titoli, o strumenti del mercato monetario, con un’entità di emissione inferiore a 1 miliardo di EUR, esclusi quelli che incorporano uno strumento derivato o che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio correlato; o c) quote di organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punto iv), della direttiva 2014/65/UE, il cui valore di mercato delle attività gestite è inferiore a 500 milioni di EUR.

Oltre a queste vistose restrizioni (solo le entità con una capitalizzazione di mercato di almeno EUR 534 milioni possono emettere azioni DLT, ovvero è necessaria una capitalizzazione di mercato di EUR 1,07 miliardi per emettere token-bond o almeno EUR 534 milioni di asset in gestione per operare come fondo con quote tokenizzate), è stato posto un limite di dimensione anche alla quantità di capitale che i titoli tokenizzati possono detenere durante il progetto pilota. Prevede un volume complessivo di $ 6,4 miliardi di emissioni di titoli o una capitalizzazione di mercato di $ 9,6 miliardi per qualsiasi piattaforma DLT.

Il regolamento DLT si applicherà a decorrere dal 23 marzo 2023, fatta eccezione per gli articoli 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, e 17, che impegnano l’ESMA a fornire orientamenti applicativi, e che si applicano a decorrere dalla data odierna, 22 giugno 2022.

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Giulia Arangüena
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