Cambio di residenza online con Anpr: ecco come farlo e le prospettive di sviluppo

Andrea Tironi
Consorzio.IT
Published in
8 min readMar 29, 2022

In fase di sperimentazione fino a fine marzo in 30 Comuni, il servizio online del cambio di residenza con Anpr sarà in seguito disponibile per tutti. Come funziona, le opportunità di miglioramento, il nodo dell’interoperabilità by design

Patrizia Saggini

“Esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Andrea Tironi

Project Manager — Digital Transformation

Ora che il subentro di tutti i Comuni in ANPR — l’Anagrafe Unica della popolazione Residente — è terminato (il 17 gennaio è subentrato l’ultimo Comune), dalla fine di gennaio è iniziata la sperimentazione del servizio online del cambio di residenza con 30 Comuni: questa fase durerà 8 settimane — quindi fino alla fine di marzo — per poi essere disponibile per tutti i Comuni italiani.

Il servizio è disponibile accedendo al portale di ANPR con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Indice degli argomenti

Come si effettua il cambio di residenza online con Anpr

Dopo aver provato ad effettuare un cambio di residenza e leggendo la Guida per la Compilazione Cambio di Residenza, emergono alcune opportunità di miglioramento, soprattutto in ottica di interoperabilità.

Intanto le sezioni relative a:

  • Generalità
  • Stato civile (sebbene solo in sintesi)
  • Cittadinanza

sono giustamente autocompilate con i dati a disposizione di ANPR (vediamo sotto un esempio).

Nella sezione famiglia ci possono essere alcuni punti da valutare (vedi punto 3 della Guida Compilazione Cambio di Residenza, in cui si chiede di Inserire le informazioni circa la relazione di parentela ed il possesso di autoveicoli e patente di ciascun componente;

Al momento di inserire “Altri dati” viene richiesto:

  • titolo di studio
  • condizione non professionale
  • posizione professionale

Se in futuro ci sarà il completamento dell’Anagrafe scolastica con anche i dati dell’istruzione universitaria, sarà interessante ragionare in ottica di #interoperabilità by design e quindi domandarsi come e dove è possibile recuperare in maniera automatica le informazioni — in particolare sul titolo di studio — in modo da semplificare la compilazione.

Al punto 4 della Guida si trova la parte relativa all’indirizzo della nuova abitazione; quindi, occorre inserire l’indirizzo della nuova residenza. Nel caso di Residenza in famiglia esistente è necessario inserire anche le generalità di un componente della famiglia di destinazione.

Cambio di residenza in tempo reale: una “rivoluzione” lunga 10 anni

Correva l’anno 2012 e il legislatore introdusse una modifica normativa “storica”, cioè il cambio di residenza “in tempo reale”: la novità sostanziale era costituita dal fatto che la nuova residenza doveva essere iscritta in anagrafe non al termine del procedimento (fissato in 45 giorni), ma entro 2 giorni dalla ricezione della domanda; in questo modo, si eliminavano i problemi dovuti al ritardo dei Comuni per la definizione della pratica.

Con l’occasione, il Ministero dell’Interno ha uniformato la modulistica, indicando anche i documenti che dovevano essere presentati nel caso di ingresso di stranieri (comunitari ed extracomunitari).

Con il DL 76/2020 — Decreto Semplificazione — sono state poi introdotte alcune modifiche al Regolamento Anagrafico (DPR 223/1989), introducendo la possibilità di presentare online la domanda di cambio di residenza, utilizzando la base dati costituita da ANPR.

È importante precisare che già l’avvento dell’Anagrafe Nazionale ha portato ad un cambio di definizione, nel senso che non esiste più il cambio di indirizzo all’interno del Comune e il cambio di residenza in un Comune diverso, ma — vista l’unicità della banca dati di riferimento — si parla di semplice “mutazione di residenza”.

I dati della nuova residenza

I dati della nuova residenza possono essere inseriti in maniera guidata per Provincia, Comune, tipologia (Via/Piazza/Largo etc etc) e poi vi è un inserimento manuale per quanto riguarda il nome della Via e il civico (ed altri dati ulteriori). Questo non risolve il problema storico dei nomi delle vie, che saranno poi da bonificare in modo manuale da parte dell’operatore al momento della gestione della pratica.

Ad esempio, se si abita in Viale Montenero, la persona potrebbe inserire:

  • Via Montenero
  • Via Monte Nero
  • Viale Montenero
  • Viale Monte nero

Sono modi diversi di rappresentare la stessa via, ma lasciare la libertà di inserimento comporta sempre errori a monte e quindi necessità di bonifiche manuali a valle, e questo è “dispendio di tempo inutile”.

La normativa prevede una base dati di interesse nazionale dedicata, e cioè l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane — ANNCSU, le cui specifiche tecniche geografiche sono state pubblicate di recente (Titolare: ISTAT e Agenzia delle Entrate). Il progetto è stato avviato un po’ di tempo fa: la speranza è che possa essere attivato a breve, in modo da permettere la condivisione e l’interoperabilità dei dati tra vari sistemi, tra cui anche ANPR.

Per quanto riguarda l’individuazione dell’immobile in cui si intende prendere la residenza — Punto 5 della Guida — si richiede di Selezionare la sezione “Immobile” per dichiarare il titolo che autorizza ad occupare legittimamente l’abitazione (proprietario, intestatario del contratto di locazione, ecc…);

Anche qui, il dato della registrazione dei contratti di utilizzo degli immobili è presente in una banca dati della PA, l’Anagrafe Tributaria (Titolare: Agenzia delle Entrate, base dati di interesse nazionale, come risulta dall’elenco pubblicato da AGID) e come tale dovrebbe/potrebbe essere resa accessibile per la verifica automatica dei dati di registrazione del contratto, evitando il controllo manuale dell’operatore o la consegna di allegati da parte del cittadino.

È prevista anche una sezione dedicata agli Allegati, per allegare il titolo di soggiorno necessario per risiedere in Italia; selezionare la sezione se hai necessità di allegare ulteriore documentazione utile alle verifiche dell’ufficio anagrafe.

Anche in questo caso esiste una banca dati dei permessi di soggiorno, consultabile a questo indirizzo, che corrisponde agli Archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo (Titolare: Ministero dell’Interno, identificata come base dati di interesse nazionale dall’art. 60 del CAD).

Sarebbe quindi possibile applicare le regole di interoperabilità — peraltro già pubblicate da AGID — leggendo il dato del permesso di soggiorno in maniera automatica, evitando di dover “Allegare una copia o scansione o pdf”, che peraltro è in netto contrasto con tutte le normative che prevedono il principio di autocertificazione (per lo meno dal 1968 ad oggi), oltre che del principio “once only”.

Il nodo dell’interoperabilità

Dall’analisi sopra effettuata emergono alcune valutazioni, che prendono spunto soprattutto dal principio #onceonly declinato in #interoperabilità by design, che vediamo meglio di seguito:

  1. reingegnerizzazione del servizio: quando si crea un servizio online, sarebbe opportuno non partire solo dalla procedura esistente cartacea per poi “informatizzarla”: il vero momento di svolta è la digitalizzazione (informatizzazione + reingegnerizzazione del processo) secondo i principi del Piano Triennale, ovvero: #cloudfirst
    #interoperabilità by design
    #privacy by design
    #security by design
    #once only, etc etc
  2. andando più nello specifico, #once only — o anche #interoperabilità by design — indica la necessità di non chiedere al cittadino dati che sono già in possesso della PA (intesa in senso ampio, quindi anche in altre PA diversa da quella a cui sta richiedendo un servizio).
    Ovvero nel disegnare il nuovo processo digitalizzando ci si domanda:
  3. esiste una base dati che contiene il dato che sto chiedendo al cittadino?
  4. se sì, dove la trovo, come debbo fare per accedervi?
  5. se no, si potrebbe costruire? con chi?
  6. se sì, il dato è
  7. accessibile a livello tecnologico (web services, api, …)?
  8. di che qualità è il dato (affidabile, obsoleto …)?
  9. se la base dati esiste e il dato è perlomeno di qualità discreta, sarà possibile richiedere l’accesso remoto in ottica di interoperabilità ed evitare al cittadino di dover inserire il dato per l’ennesima volta.

L’importanza del principio “once only” e dell’interoperabilità by design

Negli esempi sopra riportati sul cambio di residenza con ANPR, i principi once only e l’interoperabilità by design non sono stati utilizzati appieno, probabilmente perché si è in versione beta.
Speriamo che nel prossimo futuro il cittadino trovi ancora più dati già compilati (es. patente, o veicoli), e soprattutto non debba più inserire degli allegati (es. permesso di soggiorno).

Auspichiamo un uso massiccio del principio once only dopo la fase beta, perché genererebbe due cambiamenti culturali:

  • un’abitudine all’utilizzo dell’interoperabilità tra PAC per i dati disponibili;
  • potrebbe richiedere in ottica di cooperazione partecipativa un supporto al cittadino nella bonifica dei dati (accettazione dei dati inseriti significa che il dato è ok, modifica significa che il dato va bonificato, come avviene per ANPR);
  • perché le basi dati da invocare ci sono e sono basi dati di interesse nazionale, che la normativa definisce in questo modo:

“Le basi di dati di interesse nazionale sono “basi di dati affidabili, omogenee per tipologia e contenuto, rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Pubbliche amministrazioni e per fini di analisi. Esse costituiscono l’ossatura del patrimonio informativo pubblico, da rendere disponibile a tutte le PA, facilitando lo scambio di dati ed evitando di chiedere più volte la stessa informazione al cittadino o all’impresa” come indicato sul sito Agid.

Quindi il cambio di residenza online non è solo un’importante innovazione nello sviluppo di ANPR come portale di servizi al cittadino, ma soprattutto l’occasione per dare il via al processo di interoperabilità nel rispetto del principio once only.

Anche perché appena sarà disponibile e aperta in erogazione dei dati mediante API, ANPR (e il Ministero dell’interno come Titolare dei Dati), saranno probabilmente il più grande erogatore nazionale pubblico di dati e quindi possono generare un circolo virtuoso di interscambio informazioni.

La ricezione della pratica da parte del Comune e la conservazione dei documenti

Proseguendo nel percorso di interoperabilità dei sistemi, un altro aspetto importante è costituito dalla ricezione della pratica da parte del Comune: l’operatore comunale potrà visualizzare e gestire le dichiarazioni di residenza ricevute a partire da un’apposita funzione di ricerca disponibile nella sezione Utilità e notifiche dell’applicazione web di ANPR, ovvero sul proprio gestionale richiamando dei nuovi WS di ANPR che la propria software house avrà opportunamente integrato.

Tutti gli adempimenti previsti dalla normativa anagrafica e dalla legge n.241/1990 in materia di procedimento anagrafico (es. comunicazione di avvio del procedimento, provvedimento di irricevibilità, provvedimento di accoglimento dell’istanza, preavviso di annullamento, ecc.) dovranno continuare ad essere gestiti dai Comuni con le consuete modalità, eventualmente utilizzando il proprio gestionale integrato con ANPR.

Visto che ANPR non si occupa di conservazione dei documenti, sarebbe auspicabile anche che nel prossimo futuro ci possa essere una modalità con cui ricevere in maniera automatica sul protocollo la richiesta di cambio di residenza e poi inviare ai cittadini le notifiche correlate, eventualmente sull’app IO.

Queste azioni di comunicazione tra Comune e cittadino sono peraltro richieste anche dal Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway), secondo cui le Pubbliche Amministrazioni competenti — per le procedure elencate nell’Allegato II, tra cui appunto il cambio di residenza — adeguano i propri procedimenti amministrativi alle specifiche tecniche di implementazione descritte, che diventeranno operative dalla fine di dicembre 2023.

In particolare, l’art. 6 prevede che “Le procedure di cui al paragrafo 1 sono considerate come interamente in linea quando:

a) l’identificazione degli utenti, la messa a disposizione di informazioni e prove, la firma e la presentazione finale possono essere effettuate per via elettronica a distanza, attraverso un canale di servizio che permette agli utenti di soddisfare tutti i requisiti relativi alla procedura in modo facilmente fruibile e strutturato;

b) agli utenti è fornito un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura non sia consegnato immediatamente;

c) il risultato della procedura è consegnato per via elettronica o è consegnato fisicamente se necessario per conformarsi al diritto dell’Unione o al diritto nazionale applicabile; e

d) gli utenti ricevono una notifica elettronica del completamento della procedura.”

Il requisito di cui alla lettera a) è soddisfatto dall’accesso con SPID, CIE o CNS, per gli altri requisiti invece ci aspettiamo sviluppi a breve, eventualmente sfruttando anche le integrazioni con i software gestionali utilizzati dal Comune

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