L’emergenza da un punto di vista legale: la parola agli esperti

Articolo scritto per la pagina Facebook Coronavirus — Dati e Analisi Scientifiche.

Durante una delle nostre riunioni di redazione, chiacchierando, ci siamo posti alcuni quesiti di carattere legale ai quali non abbiamo saputo rispondere. Così abbiamo deciso di rivolgerci a degli esperti, per districare ogni nostro dubbio sulla legge in pandemia. Abbiamo chiesto all’Avvocato Antonio Laudisa e al Dr. Marco Della Bruna, entrambi dello Studio Legale De Vita, di rispondere alle nostre domande. Ecco il risultato.

Domanda 1. Qual è la domanda legale che ricevete più spesso a tema coronavirus? Perché secondo voi?

Risposta: In questi mesi la maggior parte delle domande ha riguardato principalmente gli obblighi di comunicazione per consentire il contact tracing, nonché le conseguenze sanzionatorie previste per chi viola l’isolamento fiduciario, la quarantena o altre limitazioni alla libera circolazione. Si tratta di obblighi a cui ovviamente nessuno era abituato e che possono generare incertezza e un conseguente timore di incorrere in sanzioni.

LEGALITÀ PRATICA IN PANDEMIA

Domanda 2. Differenza tra quarantena fiduciaria e isolamento del positivo confermato.

a) Quali sono le definizioni legali?

Risposta: La quarantena è la misura di carattere precauzionale che limita la circolazione delle persone sane per il tempo di incubazione del virus. È destinata a chi potrebbe essere stato esposto al contagio ed ha la funzione di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi.

L’isolamento è invece destinato ai soggetti “positivi” e consiste nella «separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione» [1].

b) Come si differenziano le pene per chi le infrange?

Risposta:Per chi non rispetta la quarantena è in via generale prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400 a €1000, salvo però che in concreto la violazione non costituisca reato.
Ad esempio, un soggetto non ancora accertato come positivo che violi la quarantena e si esponga al contatto con altre persone, contagiandole, potrebbe trovarsi a rispondere per lesioni colpose (nel caso meno grave punite con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a €309), o in caso di morte di un contagiato, di omicidio colposo (nel caso di morte di una sola persona, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni).
Il positivo (accertato e consapevole) che viola l’isolamento è punibile con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da €500 a €5000.
Anche in questo caso, però, a seconda degli eventuali contagi che siano seguiti alla violazione, potrebbe rispondere per lesioni volontarie (punite con la reclusione da sei mesi a tre anni, se gravi da tre a sette anni, se gravissime da sei a dodici anni), omicidio doloso (reclusione non inferiore a ventun anni) o epidemia dolosa (punita con l’ergastolo).

c) Ci sono invece obblighi per chi ha sintomi sospetti?

Risposta:Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° non possono lasciare il proprio domicilio e devono contattare il proprio medico curante.

Domanda 3. L’ISS definisce come “contatti stretti” i conviventi di un positivo, persone che hanno avuto contatti fisici (es. stretta di mano) con un positivo o soggetti con cui un positivo ha passato oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza. Questi sono tutti soggetti considerati “ad alto rischio di contagio”.
Se un soggetto non comunica alle persone che ha incontrato nei giorni precedenti, e che ricadono nella definizione di contatto stretto — e quindi ad alto rischio di contagio — di essere risultato positivo, incorre in sanzioni? E se non comunica di essere in attesa del risultato di un test?

Risposta: Chi è risultato positivo ha l’obbligo di comunicare i contatti a rischio nei confronti dell’autorità sanitaria, al fine di consentire il cosiddetto contact tracing. Può incorrere in sanzioni, tuttavia, qualora dichiari il falso o sia reticente nei confronti della stessa autorità. Infatti, in tal caso si rischiano pene che, a seconda del reato contestato, possono arrivare anche a sei anni di reclusione.
Inoltre, sulla base del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, in caso di sintomi sospetti il dipendente che si trovi sul posto di lavoro deve comunicarli al responsabile individuato dal datore di lavoro. È possibile, inoltre, che i protocolli adottati dai datori siano più stringenti o prevedano maggiori cautele. Di conseguenza, la violazione di ulteriori obblighi di comunicazione potrebbe portare anche a conseguenze di carattere disciplinare.

Domanda 4. Quali sono i rischi della condivisione dei dati necessaria all’uso dell’app Immuni? È possibile che i dati vengano utilizzati contro qualcuno? Se sì, tale contingenza è stata regolamentata e ne sono state stabilite le conseguenze legali?

Risposta: L’app Immuni raccoglie dati personali in forma anonima, senza cercare dunque di ottenere dati utili ad identificare i suoi utenti; raccoglie, invece, dati su eventuali avvicinamenti avvenuti tra due dispositivi che utilizzano l’app, tramite lo scambio di codici anonimi. I dati raccolti hanno unicamente la finalità di contrastare la diffusione del Sars-Cov-2.
Le criticità dell’app, paradossalmente, risiedono maggiormente nei dati non raccolti che in quelli raccolti. Infatti, non è ben chiaro se i contatti segnalati possano essere effettivamente stati “a rischio”: con le informazioni basate sulla distanza e sulla durata della comunicazione tra due dispositivi l’app non è in grado di operare questa distinzione.
Qualora dovessero verificarsi degli abusi, è opportuno sapere che i dati personali degli utenti sono protetti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che garantisce una tutela uniforme in tutta l’Unione europea, e dal Codice Privacy. Questi prevedono rispettivamente sanzioni amministrative e reati che tutelano gli interessati dalle violazioni del loro diritto alla protezione dei dati personali.

Domanda 5. La parola “isolamento” non appare nei DPCM, se non in un articolo ai quali non fa però riferimento la nota INPS [2] che doveva chiarire invece le differenze a livello legale per i lavoratori. Il Ministero della Salute dà però una definizione ben precisa e differenziata tra isolamento e quarantena [3]. In caso di terminologia discordante fra organi istituzionali, come ci si deve comportare?

Risposta: È opportuno valutare caso per caso, riconducendo le particolarità della circostanza concreta alle norme. Ad esempio, in taluni casi la parola “quarantena” viene adoperata per indicare la misura destinata al positivo, in altri il soggetto a rischio. Spesso è il contesto in cui viene inserito il termine a chiarire quali siano le intenzioni dell’autorità che lo utilizza. Altre volte, in casi di particolare confusione, sono stati pubblicati chiarimenti dagli organi interessati. Purtroppo non esiste una risposta che enuclei un metodo per affrontare tutte le confusioni o le incertezze.

DIRITTI, COSTITUZIONE ED EMERGENZA

Domanda 6. Sappiamo che dal 31 gennaio 2020 l’Italia ha proclamato lo stato di emergenza a causa della massiva diffusione del virus — che sarebbe emersa poco dopo — anche nel nostro Paese, e che questo è stato rinnovato fino al 31 gennaio 2021. Che cos’è lo stato di emergenza e in quali situazioni può essere proclamato?

Risposta: Lo stato di emergenza è una particolare condizione giuridica che consente di emanare norme con urgenza ed agire con poteri straordinari, al fine di fronteggiare delle emergenze di rilievo nazionale derivanti da calamità naturali o dovute ad attività umane che richiedano mezzi e poteri straordinari.
Come accaduto in questo caso, può essere deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile per non più di altri 12 mesi.

Domanda 7. La Costituzione disciplina lo stato di emergenza? Quali decisioni possono essere prese in merito alle libertà individuali in stato di emergenza, secondo la Costituzione?

Risposta: La Costituzione non disciplina lo stato di emergenza, che è attualmente previsto all’interno del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, il cosiddetto “Codice della protezione civile” [4]. Tuttavia, la Costituzione consente che la legge stabilisca in via generale limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno per motivi di sanità e sicurezza.

Domanda 8. Che cos’è un DPCM? Qual è la differenza pratica fra un DPCM e un decreto-legge?

Risposta: Il DPCM è un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È un atto amministrativo regolamentare anche di carattere generale che consente di emanare disposizioni (anche particolari) in maniera molto rapida e non è soggetto al controllo diretto (approvazione/conversione) del Parlamento o alla firma del Presidente della Repubblica.
Al contrario, il decreto-legge è un provvedimento provvisorio avente forza di legge, emanato dal Governo, sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica e, affinché non perda efficacia, deve essere presentato entro 60 giorni al Parlamento per la conversione in legge.

COMUNICAZIONE

Domanda 9. Entriamo nel campo della comunicazione, quello di cui noi ci stiamo occupando dall’inizio della pandemia e di cui vi occupate anche voi nel vostro sito (https://www.devita.law/thinking-about/).
Non esiste ancora una legge che vada a regolamentare l’attribuzione di responsabilità di una notizia online infondata o volutamente falsa. Abbiamo visto che, in questo periodo di infodemia, le notizie false sono almeno quante quelle vere, e possono provocare danni anche gravi alla salute. Pensiamo al caso di iniezioni di disinfettante proposte dal Presidente americano Trump e amplificate dalla stampa statunitense… Perché non è possibile punire chi inventa, promuove o condivide fake news? E se a farlo fosse un personaggio pubblico? O peggio ancora, un politico, un tecnico o uno scienziato?

Risposta: Esistono norme che puniscono condotte simili, dalla diffamazione al reato di pubblicazione e diffusione di notizie false, così come al procurato allarme; tuttavia, si tratta di disposizioni risalenti a, e concepite per, una realtà analogica, che scontano una scarsa deterrenza ed una formulazione di difficile adattamento alla nostra vita ed informazione digitale. Inoltre, la Commissione europea ha rinnovato nel 2020 il proprio impegno contro le fake news anche al fine di contrastare in maniera coordinata tra gli Stati membri l’infodemia sviluppatasi durante la pandemia [5].
Di frequente si è assistito, sia in Italia, sia all’estero, alla proliferazione di opinioni non basate su evidenze scientifiche, ma a volte difficili da contestare a causa del clima di grande incertezza in cui si sono inserite. Spesso anche la stampa ha aiutato ad alimentare la confusione con titoli troppo enfatici. Siamo tuttavia di fronte ad una situazione di emergenza che ci vede spesso costretti ad effettuare bilanciamenti non semplici: diritto di cronaca e ordine pubblico, libertà e diritto alla salute.

Domanda 10. Concludiamo con una curiosità: qual è la domanda più bizzarra che vi è stata posta in ambito coronavirus?

Risposta: È vero che il DPCM non è una legge e quindi non deve essere rispettato obbligatoriamente?

Quest’ultima domanda, posta allo Studio legale De Vita, di cui ringraziamo moltissimo l’Avvocato Antonio Laudisa e il Dr. Marco Della Bruna, ci fa sorridere, le sanzioni e le conseguenze epidemiologiche in cui potremmo incorrere non osservando le misure previste dai DPCM ci farebbero sorridere meno. È importante rispettarle finché non potremo, finalmente, tornare alla normalità.

Viviana Couto Sayalero, dott.ssa in Chimica Industriale e editor della pagina

La redazione di questo articolo è a cura di Monica Murano.

Gli editor che hanno contribuito alla stesura delle domande sono: Martina Patone, Francesco Luchetta, Sara Formichetti e Monica Murano.

Fonti:

[1] Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020: https://bit.ly/3gp2OU3

[2] Nota INPS: https://bit.ly/37RqY7B

[3] Quarantena — Isolamento, MinSal: https://bit.ly/36UT40P

[4] In precedenza era disciplinato dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

[5] Comunicazione del 10.06.2020 della Commissione europea (JOIN(2020) 8 final): https://bit.ly/39TaP2G

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Viviana Couto Sayalero
Coronavirus — Dati e Analisi Scientifiche

Ho studiato Chimica Industriale. Canto, scrivo, faccio fotografie e artigianato. Inguaribile creativa, appassionata di scienza e divulgazione.