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Dossier ANCE: i crediti fiscali nel nuovo Decreto Rilancio

La guida dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili che chiarisce le novità del Decreto Cessioni

Tiziana Troisi
Finanza.tech
Published in
4 min readApr 21

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ANCE, si è da sempre battuta per la categoria, ed il settore edile in generale, seguendo da vicino l’iter del Superbonus 110%.

L’Associazione ha presentato, nel tempo, lettere e proposte di modifica ai testi di legge per la tutela degli edili e in questi giorni ha prodotto un interessante dossier. Si tratta di un documento che mette insieme tutte le novità introdotte dal Decreto Cessioni.

Vediamo quali sono le principali novità in ambito di crediti fiscali edilizi analizzando alcuni punti del Dossier ANCE.

Spalma-crediti: detrazione in 10 quote annuali

Il provvedimento cosiddetto “Spalma-crediti” adottato con il nuovo decreto, consentirà di esercitare ancora l’opzione della cessione del credito per Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, per le comunicazioni effettuate fino al 31 marzo.

Il “comma8-quinquines” del Decreto prevede per i contribuenti la possibilità di optare per la detrazione in 10 quote annuali di pari importo, per tutte le spese sostenute nel 2022 per il periodo d’imposta del 2023.

Si tratta di una opzione irrevocabile da esercitare nella dichiarazione dei redditi 2023. Per permettere di utilizzare i crediti fiscali derivanti da spese sostenute nel 2022, viene quindi esteso da 4 a 10 anni il periodo di detrazione d’imposta. La condizione necessaria è che questa non venga indicata nella dichiarazione dei redditi 2022.

I primi giorni di maggio potrebbero essere la data di partenza per scegliere di optare per la rateizzazione lunga, anche per chi ha già avviato l’utilizzo delle rate.

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Esonero dalla responsabilità solidale per il cessionario

Aveva bloccato il mercato del credito anche il peso di un eventuale coinvolgimento del cessionario in azioni sospette o fraudolente del fornitore. Il legislatore è intervenuto definendo i casi di esonero dalla responsabilità solidale.

Ferme restando le ipotesi di dolo, la legge di conversione 38/2023 conferma l’esclusione dal reato di “concorso in violazione” per gli acquirenti i crediti da bonus edilizi in possesso di specifica documentazione.

In questo caso si fa riferimento a documenti come:

  • titolo abilitativo
  • autocertificazione
  • comunicazione alla ASL,
  • visura catastale ante-operam o storica,
  • fatture e quietanze di pagamento,
  • asseverazioni tecniche e di congruità dei costi,
  • visto di conformità,
  • attestazione “anti-riciclaggio”
  • documentazione sulla riduzione del rischio sismico

Non solo, si è anche stabilita l’esclusione della responsabilità in solido per tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta del sistema bancario. Questo solo se la banca cedente dichiara di possedere tutta la documentazione prevista dalla legge.

Cosa succede allora quando questa documentazione non c’è? Il mancato possesso della documentazione non determina una causa di responsabilità. Il cessionario può infatti sempre fornire prova della diligenza della sua azione ed in ogni caso l’Ente impositore dovrà dimostrare il dolo e il ruolo del cessionario nello stesso.

Resta aperta la possibilità del sequestro del credito in capo al cessionario anche se in buona fede. Questa eventualità non ricade però sulle banche per le quali il credito è ritenuto certo, liquido ed esigibile.

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Compensazione dei crediti d’imposta con i debiti fiscali

Per molto tempo si era discusso della opportunità di sbloccare il sistema del credito attraverso una compensazione degli stessi mediante modelli F24.

Oggi la legge di conversione ha chiarito anche questo punto soprattutto alla luce di alcune pronunce del Tribunale del lavoro.

Queste sentenze avevano, infatti, messo in dubbio la possibilità di compensare debiti e crediti tra Enti diversi, per cui si è resa necessaria l’emanazione di una “norma di interpretazione autentica”.

Parliamo dell’art.2-quater del D.L. 11/2023 che chiarisce i termini della “compensazione orizzontale”. Con questa espressione si indica la possibilità di utilizzare il credito per compensare un debito relativo a imposte di natura diversa (esempio l’utilizzo del credito IVA per compensare debiti con enti previdenziali).

Grazie a questa nuova norma oggi si può stabilire con certezza che è possibile effettuare una compensazione tra debiti e crediti derivanti da bonus edilizi verso diversi Enti impositori come, appunto, enti previdenziali.

Una opportunità davvero interessante di utilizzare i crediti acquisiti che riapre il mercato del credito ed offre uno spiraglio importante per contribuenti ed imprese.

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