Perché è fondamentale modificare l’art. 18 ed abrogare il jobs act

Fino alla riforma Fornero (legge 92/2012), l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori era la norma che più di ogni altra garantiva i diritti dei lavoratori a fronte di ogni possibilità di arbitrio delle imprese. L’art. 18 infatti stabiliva che, in tutti i casi di licenziamento dichiarato illegittimo, vi era la reintegrazione: il lavoratore, quindi, riprendeva il posto di lavoro che aveva illegittimamente perso. Era una norma chiara e semplice, di civiltà, che si basava sul principio della restituzione di ciò che era stato illegittimamente sottratto. Tuttavia va detto che anche allora tale tutela non era garantita a tutti i lavoratori, perché l’art. 18 si applica solo alle imprese che hanno più di 15 dipendenti nello stesso Comune o più di 5, se agricole, ed alle imprese che, in ogni caso, hanno più di 60 dipendenti. Già allora, questo era certamente un notevole limite della precedente disciplina, perché, a parità di casi di licenziamento illegittimo, non garantiva la stessa tutela, a fronte delle diverse dimensioni dell’azienda.
Con la riforma Fornero, l’art. 18 è diventata una norma molto più complessa, che prevede la reintegrazione del lavoratore soltanto in alcuni casi. La reintegrazione è prevista, a prescindere dal numero di dipendenti dell’azienda, in casi particolarmente odiosi, come il licenziamento per motivi di discriminazione etnica, politica, religiosa; quello comminato in forma orale; quello intimato per matrimonio o gravidanza del lavoratore.
Allo stesso modo, vi è la reintegrazione quando il lavoratore sia stato licenziato perché ingiustamente accusato di un inadempimento molto grave (es.: furto di beni dell’azienda) oppure abbia compiuto un comportamento scorretto, per cui però è prevista una sanzione diversa dal licenziamento. Se invece si accerta che la condotta inappropriata, seppur non così dannosa da giustificare il licenziamento, non sia disciplinata da apposita sanzione, il rapporto di lavoro si estingue ugualmente. Si tratta di un vero paradosso: il licenziamento non è legittimo, ma il lavoratore perde definitivamente il posto di lavoro, ottenendo solo un’indennità.
Ancora peggiore è la situazione in caso di licenziamento motivato sulla base di una crisi aziendale o sulla soppressione di un ruolo all’interno dell’organigramma societario. Infatti, se anche risulta dai bilanci che non vi sia assolutamente alcuna forma di crisi aziendale, il giudice può reintegrare il lavoratore, ma non è obbligato, la scelta è rimessa alla sua discrezionalità. Nemmeno in una circostanza che la norma stessa definisce di “manifesta insussistenza” si assicura al lavoratore il suo posto di lavoro. Invece, nei casi in cui una crisi aziendale effettivamente vi sia, anche se non tale da giustificare un licenziamento, allora il lavoratore può comunque ottenere solo un’indennità economica. La riforma dell’art. 18 è stata una vera e propria legalizzazione della tirannia del datore di lavoro, che, tranne in pochi casi, potrà anche intimare un licenziamento del tutto infondato ed in ogni caso riuscirà ad estromettere il lavoratore dall’azienda, dovendo solo corrispondere una somma a titolo indennitario.
Se possibile, la disciplina del Decreto Legislativo 23/2015 (noto come Jobs Act) lede ulteriormente i diritti dei lavoratori. La nuova normativa si applica a coloro che abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Questi lavoratori hanno diritto alla reintegrazione soltanto nei casi di licenziamento palesemente discriminatorio o intimato in forma orale, oppure, se, nel corso del giudizio, riescono a dimostrare di non aver commesso il gravissimo inadempimento che viene loro contestato.
In tutti gli altri casi, il rapporto di lavoro si estingue: se, ad esempio, un lavoratore arriva in ritardo presso la sede dell’azienda, nonostante la sanzione prevista per tale condotta sia la multa, l’impresa può decidere di licenziarlo, sapendo che, in tal caso, deve al massimo pagare un’indennità.
Allo stesso modo, se la società decide di voler mandar via un lavoratore, può addurre come pretesto per il licenziamento una inesistente crisi aziendale: anche in questo caso, il lavoratore, al massimo, può ottenere solo un’indennità, ma non il posto di lavoro, a fronte di un licenziamento illegittimo.
Senza la garanzia della reintegrazione, il diritto del lavoro non esiste. Il lavoro diventa mero arbitrio, concessione che può essere revocata in qualsiasi momento e che impedisce la programmazione di un futuro e di conseguenza lo sviluppo economico collettivo.
Per garantire davvero il diritto al lavoro, bisogna abrogare il Decreto Legislativo 23/2015 e modificare l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, il quale deve stabilire che, in tutti i casi di licenziamento giudicato illegittimo, si deve garantire la reintegrazione nel posto di lavoro. Questa norma deve valere per tutti i lavoratori indistintamente: non è certamente conforme al principio di eguaglianza una differenza di tutela, a seconda che l’impresa abbia 15 o 16 dipendenti.
Se davvero si vuole sconfiggere il problema della disoccupazione, i cui dati sono allarmanti, in particolare tra i giovani ed al Sud, è necessario quanto meno redigere una nuova disciplina lavoristica di mera civiltà e buon senso, che possa cambiare realmente la vita di milioni di persone.
Giovanni Di Stasio
ivan.distasio@gmail.com
