È ammissibile un deposito telematico di un atto “esoprocessuale” oppure escluso dal DGSIA?

Francesco Posati
“Il Processo Telematico”
7 min readMay 9, 2015

Un quesito spontaneo anche alla luce delle prime pronuncia in tema[1] che ne hanno sancito l’“inammissibilità”[2].

Sul punto parte della Dottrina [REALE, JURI, SILENI] ne sostiene l’ammissibilità richiamando l’art. 153, comma 3, cpc. Scrive SILENI[3]:

Detta ricostruzione (ad avviso di chi sostiene la tesi di cui al punto 3 –Reale, Rudi) sarebbe comunque smentita dal disposto dell’ultimo comma dell’art. 156 c.p.c.: “La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”

Ad avviso di detta dottrina, infatti, lo scopo dell’atto, nel caso di specie, sarebbe comunque stato pienamente raggiunto, poiché il suo deposito — se conforme in toto ai requisiti richiesti dalla legge ma, semplicemente, depositato in forma diversa da quella cartacea — avrebbe già spiegato i propri effetti, portando — nel caso di atto introduttivo del giudizio — alla creazione di un fascicolo di ufficio, all’assegnazione di un numero di ruolo ed alla designazione di un Magistrato titolare della causa.

[…] La tesi della piena validità dell’atto è assolutamente da condividersi, e ciò nonostante le prime pronunce giurisprudenziali propendano, invece, per la sua l’inammissibilità.

L’assunto dottrinario citato presuppone che il Legislatore equipari a nullo, per violazione di legge, il deposito telematico di atti che non rispecchiano le Specifiche Tecniche del Processo Telematico. Tuttavia il Legislatore nella sua “(dis)articolazione” in nessuno caso parla di nullità. Si limita a riconoscere un “valore legale” degli atti pervenuti agli UUGG in modalità telematica. Cade così la ricostruzione dottrinaria citata.

In via generale il “valore legale” riconosciuto al deposito telematico è “presupposto processuale” di ricevibilità e/o di procedibilità; esso comprende tutti quegli adempimenti ai quali le parti sono tenute, sotto pena di decadenza, unitamente o successivamente alla costituzione in giudizio.

Altra Dottrina [4] riconosce legittimità al deposito degli atti de quo sulla base della normativa previgente, non abrogata dall’art. 16bis L.221/2012[5], e sulla illegittimità ex se Decreti DGSIA nella elencazione degli atti ammissibili al deposito telematico, alla luce del principio di liceità[6] e del vizio di ultra petizione.[7]

Sul punto si evidenzia che il DGSIA ne suoi Decreti ratifica la richiesta che i singoli Tribunali hanno formulato al Ministero per l’attivazione del Processo Telematico in loco nel limite di singoli atti elencati. Trattasi di prassi ma che non si pone in contrasto con la gerarchia delle fonti del Diritto.

Opportune le considerazioni svolte da MINAZZI[8] sulla inammisibilità:

L’inammissibilità come istituto generale è prevista dal nostro ordinamento processuale in maniera tassativa, per lo più rispetto alle impugnazioni e, solo in due ipotesi per gli atti introduttivi. L’inammissibilità del deposito telematico non è, invece, espressamente prevista, neanche dalle Regole Tecniche [Che comunque quale fonte subordinata alla legge non possono prevalere sul codice di rito: cfr. Tribunale di Milano, sez. IX, sentenza 19 febbraio — 5 marzo 2014, n. 3115]. Quale concetto, l’inammissibilità costituisce un “vizio dell’atto che impedisce al giudice di esaminare la richiesta avanzata da una parte del processo non presentando essa i requisiti stabiliti dalla legge”: è, pertanto, una contraddizione logica quella del giudice Foggiano e del giudice Torinese, i quali, per aver potuto pronunciarsi, di certo hanno potuto esaminare la richiesta, senza alcun vizio impediente. In ogni caso, senza alcun assenza di requisiti stabiliti dalla legge, in quanto si è già detto che l’atto formato nel rispetto delle regole supra menzionate non è viziato. Per lo stesso motivo, non può neanche essere considerato inesistente.

La Giurisprudenza ha utilizzato in modo “atecnico” una sanzione processuale che incide su un aspetto sostanziale, il potere delle parti, legittimate a depositare in forza della procura concessa nel fascicolo (“digitale”). L’inammisibilità deriverebbe da un mancato rispetto di una regola tecnica, non attinente al diritto sostanziale. Una sanzione eccessiva e che non trova fondamento giuridico nel nostro ordinamento ma che ha con sé effetti giuridici pregiudizievoli per le parti.

Sempre MINAZZI sulla l’irritualità[9]:

Parimenti per gli stesso motivi, va esclusa l’irritualità dell’atto, che, comunque, non dà luogo ad alcuna sanzione processuale e non preclude l’esame del documento trasmesso.

Sopratutto se il deposito degli atti de quo osserva le specifiche tecniche del DM 44/2011 e del Provvedimento del 16/04/2014 (es. file pdf nativo, sottoscritto con firma digitale, DatiAtto.xml, ecc…)

Possiamo allora affermare l’ammissibilità del deposito telematico di atti esoprocessuali o non indicati dai Decreti DGSIA?

Sotto un profilo tecnico il sistema informatico del PCT già oggi accetta ed elabora tramite controlli automatici la busta telematica contenente gli atti esoprocessuali e non compresi nei Decreti DGSIA[10]. Solo l’intervento umano potrebbe rifiutare il deposito[11]. Tuttavia, il quadro normativo vigente sul deposito telematico si fonda su una pietra angolare: l’art. 16 bis L. 221/2012. La ripartizione degli atti endoprocessuali, depositabili in via telematica, e gli atti esoprocessuali, non depositabili, pertanto inquadrabili nella fattispecie giuridica della irricevibilità/improcedibilità[12], come “sanzione formale”[13], sulla modalità di presentazione previste dal Legislatore [14].

Questa fattispecie dalla Giurisprudenza è stata tralasciato. Il Legislatore non ha considerato.[15] E In Dottrina si è osservato che l’irricevibilità è fattispecie tipica del solo Diritto Amministrativo per cui non applicabile all’ambito processule civilistico[16].

Tuttavia la novità del deposito telematico supera il principio della tipicità degli atti (analogici) e trova manforte anche nelle prassi consolidate delle Camere di Commercio nei depositi telematici[17]

Questa soluzione porta alla conseguenza diretta che nell’ipotesi in cui una parte processuale cada in tale errore (il deposito di un atto non ricevibile) la stessa possa sanare il deposito nelle forme ricevibili ammissibili dal Legislatore.[18]

È auspicabile che Giurisprudenza e Legislatore (nelle more della conversione in legge del “Decreto Orlando”) chiariscano in questo senso la “sanzione processuale” del deposito telematico di atti non previsti o esclusi. La speranza tuttavia è quella che cada il muro di divisione tra atti ricevibili e atti non ricevibili, affinché si giunga al deposito telematico di tutti gli atti in un’ottica digitate. È necessario un riordino dell’intero quadro normativa sul pct, nato già vecchio, e per non pregiudicare ulteriormente una strada telematica intrapresa.

Il Processo Telematico deve essere una placida discesa per gli Operatori, non un’insormontabile salita come invece si sta palesando!

  1. Ex Multis Tribunale di Foggia, Ordinanza del 10/04/2014, Tribunale di Torino, Ordinanza del 15/07/2014, Tribunale di Pavia, Ordinanza del 22/07/2014, Tribunale di Nola, ordinanza di luglio 2014 contra Tribunale di Perugia, Ordinanza del 17/01/20
  2. Treccani.it, Enciclopedia Giuridica, online
  3. [SILENI L.] in Il deposito digitale dell’atto introduttivo del giudizio e di atti non previsti dal decreto autorizzativo DGSIA
  4. Cfr. GARGANO N., Deposito telematico dell’atto di costituzione in giudizio? Si consiglia il rispetto dell’elenco di atti riportato nei decreti inhttp://www.dirittoegiustizia.it e MINAZZI F., Processo Civile Telematico: i problemi ancora irrisolti nel deposito degli atti in http://www.key4biz.it
  5. Cfr. Art. 4, comma 1, L. 421/1992: “Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento” Art. 9 DPR 123/2001: “la parte che procede all’iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.”; l’Art. 20, comma 1bis, CAD: “L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, […] fermo restando quanto disposto dall’articolo 21” in ossequi al principio della forma degli atti ex art. 121, 125 e 156 cpc; Art. 45 CAD: “I documenti trasmessi da chiunque ad una PA con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale
  6. MINAZZI F., Cit. : «La prima considerazione da tener presente, dunque, è l’illegittimità del decreto DGSIA, laddove esso contenga l’elencazione di atti e procedimenti facoltizzati al deposito telematico. Per il principio secondo cui ciò che non è vietato è lecito, il giudice, dinanzi al deposito di un atto telematico non compreso tra quelli elencati nell’articolo 16bis del D.L. 179/2012 o nel decreto DGSIA (disapplicato in parte qua), dovrà certamente ritenere valido il deposito e considerare rilevante l’atto processuale telematico
  7. Cfr. REALE M., Deposito telematico può riguardare solo gli atti individuati da decreto ministeriale in http://www.altalex.com
  8. MINAZZI F., Cit.
  9. Cfr. anche JURI R. in PCT: il deposito in formato o con una modalità non consentite
  10. Cfr. MARINAI G., PCT obbligatorio: in Gazzetta il D.L. 25 giugno 2014, n. 90 inhttp://www.magistraturademocratica.it, secondo cui la limitazione normativa non trova giustificazione in ragioni tecnico-organizzative: il deposito di atti introduttivi o comparse di costituzione non crea problemi né alle cancellerie, né al giudice. Il vantaggio del deposito degli atti esoprocessuali è la creazione di un fascicolo digitale nativo
  11. Cfr. La nota del Presidente del Tribunale di Trento. A riguardo l’intervento del Cancelliere costituirebbe un eccesso ai poteri riconosciuti dalla Legge (art. 73, comma 2, disp. att. cpc) nell’attività di deposito; tuttavia dall’altra parte si pone l’opportunità di un controllo preventivo da parte Cancelleria che sarebbe di esclusivo vantaggio per l’avvocato depositante. A egli, di fronte a eventuali osservazioni o al rifiuto del deposito, si consentirebbe di sanare eventuali errori ostativi e adeguarsi alle specifiche tecniche, non pregiudicata la strada del Diritto sostanziale. Opportunità anche per lo stesso magistrato chiamato a dirimere non questioni prettamente tecniche del processo telematico. Dove penderà il piatto della bilancia? Verso il rispetto della norma con la conseguente declaratoria d’inammissibilità (sic!)? O verso il filtro della Cancelleria, senza pregiudizio dell’azione per l’utente esterno? Su queste basi si è mosso il Tribunale di Trento con il suo decreto presidenziale. Su queste considerazioni si muoverà il Tribunale di Velletri, dopo la pubblicazione del protocollo, oggi in gestazione, il cui Personale Amministrativo, formato ad hoc, eserciterà un filtro di controllo agli atti depositati.
  12. Treccani.it, Enciclopedia Giuridica online
  13. Tra le due sanzioni è da preferire la prima.
  14. Tra gli Operatori del Diritto trova seguito tale assunto. v. SALMIERI C., FRIZZERA A.
  15. Dal 2010 il Legislatore è impegnato nel conformare tutte specifiche tecniche nei singoli rami del Diritto, nello specifico il Civile, il Tributario, l’Amministrativo, il Penale per conseguire un solo Processo Telematico. Sul Codice Procedura Amministrativa v.GUARNACCIA E., Processo amministrativo telematico: cosa cambia con il DL n. 90\2014? in http://www.leggioggi.it . Sul Processo Tributario Telematico v. VILLANI M. e PANSARDI I., Il Processo Tributario Telematico inhttp://www.commercialistatelematico.com . Sul Processo Penale Telematico cfr. lasezione dedicata in http://www.ordineavvocativenezia.net.
    Si giungerà a un Codice Unitario di Procedura Telematica? v.https://twitter.com/rickycros/status/444505707334086656,https://twitter.com/albertofrizzera/status/493082193368186880 ehttps://twitter.com/ADGiustizia/status/448702736570531840]
  16. MINAZZI F., Processo Civile Telematico: l’indicazione degli atti disponibili, anche in Riv.“Diritto Mercato e Tecnologia”, 2014].
  17. Cfr. Unione delle Camere di Commercio Emilia-Romagna].
  18. MINAZZI F., Cit., ha evidenziato il “non sense” e “corto circuito” legislativo sul deposito telematico degli atti con la conclusione che:“sia possibile depositare telematicamente qualsiasi atto e documento in qualsiasi procedura, prescindendo da specifiche autorizzazioni del Ministero, sprovvisto, peraltro, di un simile potere autorizzativo”. Posizione condivisibile se lo stesso Legislatore non avesse distinto gli atti esoprocessuali (non depositabilie) ed endoprocessuali (depositabili in via telematica). Sull’efficacia dei Decreti ex art. 35, DM 44/11, si è convenuta la loroabrogazione tacita dopo il “Decreto Orando”. A riguardo TREGNAGHI F.

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Francesco Posati
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Nel #PCT oltre al Codice di Procedura c'è di più… è la#cpu del tuo PC. Webeditor e Podcaster su #processotelematico e Mondo Digitale| #senzapatente analogico