Dialogo sulla pena di morte

Parte prima

Pietro Alotto
La Scuola Che Non C’é
8 min readMay 1, 2017

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All’origine questo scritto avrebbe dovuto essere una breve ricerca su “i Filosofi e la pena di morte”, per una pubblicazione scolastica di qualche anno fa. Anzi, proprio questo era il titolo che avevo pensato di dargli. Poi, però, mi sono domandato a chi poteva servire una mera sequenza di considerazioni teoriche e di prese di posizione contrastanti, per quanto autorevoli. Se non si corresse il rischio di rafforzare la convinzione che, nascondendosi dietro le parole di Kant, piuttosto che di Beccaria o Stuart Mill, ognuno alla fine, in questa materia, si sentisse autorizzato a pensarla come vuole.

Esporre le diverse posizioni filosofiche, discutendone le argomentazioni a sostegno non era possibile in così breve spazio, e senza correre un ulteriore rischio: quello di assommare la mia povera voce a quella ben più forte e potente dei grandi filosofi. Da qui l’idea del dialogo.

Il dialogo rende possibile il confronto e lo scontro delle diverse posizioni su un terreno aperto, quello della disfida delle buone ragioni.

Questo escamotage mi ha permesso di presentare le argomentazioni dei sostenitori della pena di morte e quelle degli abolizionisti, di valutarne la diversa solidità argomentativa, di evidenziarne quelli che, a mio avviso, sono i punti deboli e i punti di forza.

Gli argomenti a sostegno delle due posizioni sono quelli prevalenti nel dibattito sulla pena di morte. Ho provato a riportarli nel modo più obiettivo, cercando di renderli più solidi e convincenti che ho potuto.

Questo dialogo vuole essere un modesto esempio di discussione razionale di un tema che si presta facilmente a prese di posizione emotive. Quello che ho cercato di fare, è di esplicitare le diverse posizioni sul tema, di rendere visibili le loro conseguenze logiche, il loro significato e le ricadute sul piano etico, sperando di alimentare se non altro il seme del dubbio, in ragazzi che troppo spesso tendono a manifestare ostinate certezze.

Era una notte buia e tempestosa. I due amici, entrambi professori e colleghi-rivali presso la medesima università, sorseggiavano, stancamente, il loro vino rosso di Sicilia davanti al camino acceso, quando ad uno di loro, Cesare, venne la brillante idea di chiedere….

Cesare. Ma è vero che stai preparando un articolo in difesa della pena di morte?

Emanuele. Sì, chi te l’ha detto.

C. Un uccellino. Ma come ti salta in mente!

E. Cosa ci trovi di così strano? Sono stufo di tutti questi piagnistei ipocriti attorno alla sorte di criminali recidivi, crudeli fino all’atrocità, insensibili di fronte alle sofferenze e al destino delle loro vittime. E’ giusto che paghino il fio delle loro colpe. E poi, non vedi come la criminalità diviene sempre più arrogante, aggressiva, spavalda ed efferata? Bisogna porre un freno a tutto ciò, e sicuramente non lo sono le pene miti, l’abbreviazione delle pene e l’eccessiva preoccupazione per la rieducazione ed il reinserimento dei criminali.

La pena di morte è una forma di pena come un’altra, una pena giusta oltreché utile!

C. Mi sorprende sentirti dire queste cose. Ma davvero ritieni che la pena di morte sia una forma efficace di deterrenza? Davvero pensi che reintroducendo la pena di morte, la criminalità diverrà meno arrogante, aggressiva, spavalda ed efferata? Mi piacerebbe sapere con quali argomenti pensi di giustificare la tua tesi nell’articolo che ti proponi di scrivere.

E. D’accordo, a condizione che tu t’impegni a cercare di confutarli. Così saprò che genere di attacchi dovrò aspettarmi per il mio articolo.

C. Benissimo, inizia pure.

E. Innanzitutto, facciamo il punto della questione.

E’ compito dello Stato proteggere i suoi cittadini dalla criminalità; è questo uno dei fondamenti del contratto sociale. Lo Stato può e deve punire chi si macchia di un reato. E’ questo un principio che tutti noi accettiamo incondizionatamente.

E’ altresì acquisito dalla civiltà giuridica dei paesi democratici che la pena serve come giusta punizione per la violazione della legge, e come deterrente affinché i crimini non avvengano o non vengano reiterati. E’ giusto, poi, che la pena sia commisurata al crimine commesso e che non sia crudele, che non ecceda, cioè, il fine che noi vogliamo raggiungere (la protezione della società).

Sono queste le due concezioni tradizionali della funzione della pena: quella retributiva e quella preventiva o utilitaristica. La prima si fonda su una concezione della giustizia come eguaglianza. La seconda sul principio utilitaristico secondo cui un atto, una pratica sono giustificati se aumentano la quantità di felicità per il maggior numero di persone possibile (se porta ad un saldo positivo la felicità sociale vs l’infelicità). Ed è evidente che se la pena (la minaccia della pena) scoraggia le possibili azioni dannose, la felicità sociale aumenta.

Ora, il dibattito sulla pena di morte ruota attorno alla questione se sia lecito moralmente e giuridicamente per lo Stato condannare e mettere a morte un accusato. In altre parole: è la condanna capitale una pena uguale alle altre? E, se si, è la pena capitale una punizione giusta? È anche utile? O è giusta e utile insieme? E ancora, è evidente che se la vita delle persone è un diritto inalienabile, lo Stato non potrà alienarla. Infine, che diritto morale ha lo Stato di fare lecitamente ciò che vieta di fare ai suoi cittadini?

Ebbene, la mia risposta è, come ho già anticipato, affermativa: la pena di morte è giusta e utile, anche se deve essere, a mio avviso, limitata ad alcuni tipi di crimine, come l’omicidio una strage. Chiarirò più avanti la mia posizione riguardo alle due ultime questioni.

La mia posizione può essere definita retributivista e utilitarista insieme. Io accetto il principio (retributivista) per cui la pena deve essere innanzitutto finalizzata a rendere giustizia, e che una pena giusta è una pena proporzionata al danno provocato, al delitto, alla colpa. Dunque, nel caso della pena capitale: la vita del condannato per quella della vittima. La vita è il nostro massimo bene, se qualcuno ce la toglie deve essere punito togliendogli il massimo dei suoi beni, cioè la vita.

C. E’ l’antica legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente!

E. Precisamente. Nella versione data dal Codice di Hammurabi:

Se un costruttore costruisce una casa per qualcuno, non la costruisce in modo appropriato e la casa crolla uccidendo il suo proprietario, allora il costruttore dovrà essere messo a morte. Se ad essere ucciso è il figlio del proprietario, allora sarà il figlio del costruttore a dover essere messo a morte.

C. Ma chi ti dice che la vita sia il massimo dei beni che un uomo può perdere?

Immanuel Kant

E. Ce lo dice, uno per tanti, Kant nella Metafisica dei Costumi:

Se egli ha ucciso egli deve morire. Non c’è nessun paragone possibile fra una vita, per quanto penosa, e la morte, e in conseguenza nessun altro compenso fra il delitto e la punizione, fuorché nella morte giuridicamente inflitta al criminale […].

Ed io sono pienamente d’accordo con lui. Ma lasciami continuare. La pena di morte, a mio avviso, è giusta per altre due ragioni: perché è l’unica punizione che risarcisce i familiari della perdita del loro caro; perché compensa il male fatto.

C. Mi piacerebbe sapere a quali condizioni tu abbandoneresti questa tesi. Se io, per es., ti dimostrassi che questa presunta uguaglianza non sempre c’è o che porta ad alcune incoerenze ed assurdità?

E. Vediamo queste incoerenze e queste assurdità.

C. Iniziamo, con l’assurdità. Se applichiamo il principio in modo coerente (come fa il Codice di Hammurabi) dovremmo fare al condannato quello che lui ha fatto alla vittima: rapire i rapitori, torturare i torturatori, uccidere con le stesse modalità chi ha ucciso, facendogli passare le stesse sofferenze, ecc., il che o è praticamente impossibile (non tutti i tipi di danno possono essere contraccambiati) o non avviene di fatto e non ci si propone generalmente di fare, in quanto la severità della punizione, nei paesi civili, ha dei limiti, imposti dal senso di giustizia e dal nostro comune senso della dignità umana. Inoltre, la cosa diviene assurda, nel momento in cui il condannato è accusato di strage: quante volte bisogna farlo morire per raggiungere la giusta proporzione?

E. Io credo che tu confonda le cose. Non puoi mettere sullo stesso piano il rapimento e l’assassinio. La concezione retributiva della pena richiede soltanto che la pena sia adeguata al danno, e che, quindi, crimini di gravità minore siano puniti con pene di minore gravità. Ma l’assassinio, essendo il più grave dei crimini, va punito nel modo più grave.

John Stuart Mill

C. Bene, ma perché allora ritenere che solo e soltanto la pena di morte sia la forma di punizione adeguata all’assassinio? In fondo, che la morte non sia paragonabile a nient’altro che alla morte è un’affermazione di Kant non provata e perciò contestabile. John Stuart Mill, p.e., riteneva che la pena di morte fosse meno grave della condanna ai lavori forzati a vita, e giustificava il suo favore nei confronti della pena di morte come un atto di umanità nei riguardi dei condannati.

E. Qualsiasi cosa si possa dire, io ritengo che non ci sia niente che faccia paura più della morte. Basta pensare al sollievo che la morte di un assassino porta ai familiari della vittima. Nessun’altra forma di condanna rende soddisfazione, ai parenti delle vittime, li risarcisce più della pena capitale.

C. Ma allora, hanno ragione quei critici che sostengono che la pena di morte si fonda non tanto su elementari principi di giustizia, quanto invece sul sentimento di vendetta. D’altra parte, sarai d’accordo con me che niente, nemmeno la morte dell’assassino, potrà riportare in vita la vittima: e questa è l’unica forma di compensazione che potrebbe riportare le cose al loro ordine iniziale.

E. Il sentimento di vendetta dei familiari è comprensibilissimo e condivisibile. Mettiti nei loro panni!

C. Non sto affermando che la vendetta non sia un sentimento naturale, quanto che affidarsi ad essa significhi tornare indietro a un’epoca di barbarie giuridica. La nostra civiltà giuridica comincia a muovere i suoi primi passi proprio nel momento in cui alla legge del taglione si sostituisce la lex salica, che prevede che il danno arrecato possa essere riparato attraverso un pagamento in denaro o l’espiazione. E’ la sublimazione e la razionalizzazione della punizione intesa come retribuzione del danno, di cui lo Stato si fa il tramite e che sostituisce la vendetta personale. Io ritengo che lo Stato non possa farsi strumento dei sentimenti di vendetta dei familiari, ma solo di un interesse supremo di giustizia.

E. Ma è proprio questo il punto: non c’è giustizia senza compensazione del danno arrecato; e la morte è la sola compensazione possibile per un assassinio.

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Pietro Alotto
La Scuola Che Non C’é

Scrivo di scuola, di filosofia, argomentazione, critical thinking e argument mapping (su cui ho scritto l'unico libro pubblicato in Italia).