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Novità in tema di notificazioni PEC

L'Indice delle pubbliche amministrazioni torna (condizionatamente) valida fonte di indirizzi PEC per la notificazione

Giovanni Rocchi
PCT Brescia
Published in
5 min readJul 21, 2020

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Il problema del reperimento degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni ai fini delle notificazioni era noto da tempo e denunciato da molti.

Finalmente con l'art.28 del Decreto Semplificazione (DL.76 16.7.2020 pubblicato sulla GURI n.178 del 16.7.2020) è stata tracciata una via per uscire dall'impasse che ha reso per anni inefficace lo strumento della notificazione a mezzo PEC nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La questione era nata con l'eliminazione ad opera dell’art. 45-bis del DL.90.2014, dell'Indice PA (o IPA, ora previsto dall'art. 6-ter del Codice della Amministrazione Digitale — DLGS.82.2005 — reperibile qui: indicepa.gov.it) dal novero degli elenchi pubblici dai quali è consentito estrarre gli indirizzi PEC ai quali poter validamente inviare notificazioni a mezzo PEC a mente della L.53/1994.

Ciò aveva limitato la possibilità di estrarre gli indirizzi PEC delle PA al solo Registro PP.AA. (introdotto dall'art. 16.12 del DL.179.2012 e reperibile sul Portale dei Servizi Telematici) con soluzione ritenuta totalmente inappagante dalla generalità degli operatori della giustizia, in ragione del limitatissimo numero di pubbliche amministrazioni che avevano comunicato il loro indirizzo PEC ai fini della pubblicazione in tale registro. Inoltre, per come strutturato, il Registro PP.AA. non era (né è ora) adatto alla gestione di più indirizzi PEC per ciascuna amministrazione, rendendo impossibile iscrivere quelli, per esempio, delle articolazioni territoriali dotate di autonoma legittimazione a stare in giudizio, si pensi a quelle dell'INPS.

Trascorsi sei anni è stata finalmente individuata una soluzione che si compone di due diversi interventi: (1) la modifica della struttura del Registro PP.AA. al fine di consentire la gestione di plurimi indirizzi PEC riferibili alla stessa PA; (2) l'autorizzazione ad estrarre l'indirizzo PEC al quale notificare dall'Indice PA nella ipotesi in cui la pubblica amministrazione destinataria non abbia provveduto ad iscriverlo nel Registro PP.AA.

Nella sostanza il DL.76.2020 interviene modificando il DL.179.2012; il nuovo testo delle norme modificate è questo:

Art.16 DL.179.2012
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.
13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16 -ter, comma 1 -ter.

Art.16-ter DL.179.2012
1 -ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.

La norma contenuta nel Decreto Semplificazione inoltre prevede che entro 90 giorni e, quindi, non oltre il 15 ottobre prossimo, vengano dettate le specifiche tecniche per attuare le modifiche al Registro PP.AA. necessarie a consentire di registrarvi gli indirizzi PEC degli organi e delle articolazioni territoriali delle pubbliche amministrazioni.

È però previsto che tale termine non intacchi l'immediata applicazione dell'art.16-ter, comma 1-ter, così che fin da oggi è possibile eseguire notificazioni PEC a pubbliche amministrazioni che non abbiano iscritto il loro indirizzo nel Registro PP.AA. ma che compaiano nel ben più completo IPA, risolvendo fin da subito almeno una parte del grave problema che si trascinava da anni.

Per usufruire della nuova facoltà è bene operare con attenzione e, quindi, verificare che l'indirizzo della pubblica amministrazione di interesse non compaia nel Registro PP.AA. e, solo verificata tale condizione, consultare l'IPA per l'estrazione dell'indirizzo PEC al quale inviare la notificazione. Nel caso assai ricorrente che nell'IPA si reperiscano più indirizzi PEC, la norma chiarisce che deve essere utilizzato quello primario. Tale indirizzo, come precisato al punto 3.1.1 delle Linee Guida emanate dall'AGID, è indicato nella Sezione Ente, che corrisponde nel sito alla "scheda riferimenti ente" contenente i dati generali.

Il meccanismo previsto dall’art.16-ter, comma 1-ter DL.179.2012 è da subito fruibile anche nell'ipotesi in cui vi sia esigenza di notificare l'atto introduttivo di un giudizio a specifici organi o articolazioni, anche territoriali, di una pubblica amministrazione. In quel caso, però, si potrà procedere solo se su IPA sia reperibile un indirizzo PEC espressamente indicato per tali organi o articolazioni.

È opportuno ricordare che in sede di notificazione andrà indicato nella relazione di notificazione che l'indirizzo PEC è stato estratto dall'Indice PA a mente dell'art. 28 DL.76.2020, in quanto non reperito nel Registro PP.AA.

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