La ricerca telematica dei beni — Novità bresciane

Giovanni Rocchi
PCT Brescia
3 min readNov 1, 2015

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Il DL83.15 come convertito dalla L132.15, ha apportato alcune novità alla disciplina della ricerca telematica dei beni da sottoporre ad esecuzione forzata.

Il Legislatore, in particolare, ha voluto porre rimedio alla sostanziale disapplicazione dell’istituto dovuto a due concorrenti ragioni. In primo luogo l’impossibilità degli ufficiali giudiziari, ai quali sarebbe demandata tale attività, di procedere alla ricerca a causa dell’inesistenza delle strutture tecnologiche necessarie. In secondo luogo, per la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dalla originaria formulazione dell’art. 155-quater disp. att. che avrebbe dovuto individuare …

… i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

In assenza di tale decreto, la giurisprudenza prevalente aveva escluso anche la possibilità per il creditore — prevista dall’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. — di ottenere direttamente dai gestori delle banche dati, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, le informazioni nelle stesse contenute.

A ciò si era aggiunta la posizione assunta dalla Agenzia delle Entrate, la quale aveva ritenuto di non consentire l’accesso alle banche dati da lei gestite, prima fra tutte l’anagrafe dei rapporti finanziari, fino all’emanazione del già citato decreto.

L’applicazione della nuova disciplina introdotta con il DL132.14, convertito dalla L162.14, era quindi resa sostanzialmente impossibile.

Con la nuova formulazione dell’art.155-quater disp. att. c.p.c. è stata abolita la necessità di adottare un decreto ministeriale, a favore della stipulazione di convenzioni attinenti le modalità di interconnesione dei sistemi informativi tra il Ministero della Giustizia e le PP.AA. gestrici delle banche dati. Al Ministero della Giustizia è stato lasciato solo l’onere di pubblicare …

sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492-bis del codice.

Ad oggi non si ha notizia della stipulazione di alcuna convenzione, né risulta pubblicato l’elenco delle banche dati.

L’art. 115-quinquies disp. att. c.p.c. è stato a sua volta integrato ed ora prevede esplicitamente che la previsione dell’accesso diretto da parte del creditore …

… si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155-quater, primo comma.

Il Tribunale di Brescia, vigente l’originaria disciplina, aveva adottato l’orientamento secondo il quale in mancanza del decreto ministeriale non fosse consentito al creditore di consultare direttamente le banche dati. A fronte della nuova formulazione della norma è stata preannuciata una rivisitazione di tale posizione, fintanto che le strutture tecnologiche a disposizione degli ufficiali giudiziari non saranno in grado di consentir loro la consultazioni delle banche dati.

Al fine di ottenere l’autorizzazione è necessario, tra l’altro, fornire prova della mancata funzionalità delle strutture tecnologiche a disposizione degli ufficiali giudiziari. Per agevolare tale prova il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Brescia ha ottenuto dal dirigente UNEP una dichiarazione sull’attuale impossibilità per gli ufficiali giudiziari di eseguire ricerche telematiche. Potete scaricare la copia da qui.

Va altresì segnalata la circolare 18 agosto 2015 Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, che dà conto delle modalità e dei limiti, invero piuttosto ristretti, entro i quali è possibile per il creditore procedere alla consultazione diretta delle banche dati gestite da tale amministrazione. Potete scaricare la copia da qui.

A seguito della riforma della disciplina, quindi, la ricerca telematica dei beni da sottoporre ad esecuzione da parte del creditore è ora possibile e potrà essere messa alla prova, per valutarne l’effettiva efficacia.

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