Notificazioni a mezzo PEC

Le Sezioni Unite ed i vizi formali della notificazione

Giovanni Rocchi
PCT Brescia
3 min readMay 3, 2016

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Cass. SS.UU. 18.4.2016 n.7665

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decidendo su di un ricorso in tema di giurisdizione ai sensi dell’art. 110 CPA, ha avuto modo di pronunciarsi su di una eccezione preliminare di nullità della notificazione di un controricorso effettuata a mezzo PEC, affermando importanti principi.

La parte ricorrente aveva eccepito la nullità della notificazione del controricorso di una delle parti intimate, che era stata effettuata a mezzo PEC, in ragione della asserita violazione delle regole dettate dall’articolo 3-bis, commi 4 e 5, L53.94 e dall’articolo 19-bis del provvedimento del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014 (c.d. specifiche tecniche del PCT). Il controricorso, infatti, era stato notificato in formato .doc e non in formato .pdf come impongono le specifiche tecniche.

La Corte, rilevato che il vizio addotto era puramente formale, mentre i ricorrenti non avevano denunciato la difformità del testo del controricorso irritualmente notificato rispetto alla versione cartacea depositata in cancelleria, né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, non essendo in discussione l’effettiva conoscenza dell’atto che era stato notificato telematicamente all’indirizzo di PEC indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità (cfr. art. 366, comma 2, c.p.c.), ha riaffermato il proprio orientamento secondo il quale …

«… il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali — pertanto — la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).

Su tali premesse la Corte ha avuto modo di chiarire che …

«… la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014)».

Giungendo infine a dichiarare l’inammissibilità dell’eccezione sollevata dai ricorrenti in quanto …

«… è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».

La pronuncia, frutto di un orientamento sostanzialistico che ormai si può dire consolidato, è senz’altro da accogliersi con favore, essendo volta a consentire che le questioni portate all’attenzione del giudice giungano ad una decisione di merito e non vengano rese vane da vizi di rito che non abbiano inciso sul diritto al contraddittorio ed alla difesa.

Va senz’altro rilevato, d’altro canto, come, alla luce dell’orientamento della Corte, sia da auspicare una riflessione con riguardo agli aspetti tecnico-formali dell’attività processuale, con particolare riferimento alla recente e complessa normativa che regola i processi telematici (Processo Civile Telematico, Processo Amministrativo Telematico e Processo Tributario Telematico) e la notificazione a mezzo PEC.

È evidente, infatti, che tale normativa, nell’individuare le modalità tecniche con le quali adempiere agli incombenti processuali, dovrebbe dettare solo le regole strettamente necessarie ad assicurare il corretto funzionamento e la interoperabilità dei sistemi informatici delle parti e dell’autorità giudiziaria, garantendo il diritto al contraddittorio ed alla difesa attraverso la conoscibilità a tutti degli atti, dei provvedimenti processuali e del materiale istruttorio.

In un’ottica di evoluzione dei sistemi e di sperabile convergenza delle regole dei vari procedimenti giurisdizionali telematici, si dovrà necessariamente tener conto dei principi affermati dalla Corte, per evitare di imporre regole inutili, la cui violazione sia sostanzialmente priva di effetti pratici.

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