Notifiche PEC: il Consiglio di Stato nega se stesso

Consiglio di Stato, Sez. III, n.189 del 20.1.2016

Giovanni Rocchi
PCT Brescia
Published in
4 min readJan 21, 2016

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Il 6.6.2015 avevamo dato conto della pronuncia 28.5.2015 n.2682 della sesta sezione del Consiglio di Stato, che aveva affermato l’utilizzabilità del meccanismo di notificazione in proprio a mezzo PEC ex Legge 53/94 nel processo amministrativo (clic qui per la notizia).

La decisione si fondava, tra l’altro, su un ragionato — e condivisibile — superamento dell’argomento negativo tratto dal tenore del comma 3-bis dell’art. 16 quater DL 179/2012.

Con la sentenza 20.1.2016 n.189 il Consiglio di Stato, terza sezione, torna su sui passi, riaffermando che il tenore del comma citato, che esclude l’applicazione dei commi 2 e 3 della medesima norma alla giustizia amministrativa, impedisce l’applicazione dell’art.3-bis della L. 53/94 al processo amministrativo e, in particolare, non consente la notificazione del ricorso introduttivo.

A dire il vero nella pronuncia in esame un residuo ambito applicativo della notificazione a mezzo PEC è stato ritagliato, non potendo essere disconosciuto il dettato dell’art. 52, comma 2, c.p.a. che la prevede quale mezzo di notificazione per “via telematica”, subordinandola però ad una previa autorizzazione presidenziale.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto la notificazione in proprio a mezzo PEC …

… non utilizzabile nel processo amministrativo, essendo, com’è noto, esclusa, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis, del D.L. n. 179/12 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), solo all’ésito della cui adozione, si badi, detto meccanismo ha acquistato effettiva efficacia nel processo civile e penale (così come, per i giudizii dinanzi alla Corte dei conti, si è reso necessario stabilire le regole tecniche ed operative in materia di utilizzo della posta elettronica certificata anche per l’effettuazione di notificazioni relative a procedimenti giurisdizionali con recente decreto del Presidente 21 ottobre 2015 in G.U. n. 256 del 3 novembre 2015); e ciò tenuto conto della mancanza di un apposito Regolamento, che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti (essendo del tutto impensabile che prescrizioni tecniche siano all’uopo necessarie per il processo civile e penale e non per quello amministrativo) le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo e che non può che individuarsi nel D.P.C.M. previsto dall’art. 13 dell’All. 2 al c.p.a. (v. anche l’art. 38, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), allo stato non ancora intervenuto ed al quale il legislatore ha implicitamente ma chiaramente riguardo laddove, nell’escludere l’applicazione al processo amministrativo del comma 3 dell’art. 16-quater cit., da un lato afferma l’applicabilità al processo amministrativo dello strumento della notifica telematica (del resto prevista dagli articoli 1 e 3-bis della legge n. 53 del 1994), dall’altro non disconosce certo la necessità di regole tecniche anche per il processo amministrativo, che, sulla scorta dell’assenza di potere regolamentare del Ministro della Giustizia con riferimento al processo amministrativo ( donde la previsione del comma 3-bis cit. di inapplicabilità alla giustizia amministrativa del comma 2, che tale potere conferisce ), non possono essere che quelle di cui all’emanando, citato, D.P.C.M. ( di cui il ricordato art. 38 del successivo D.L. n. 90/2014 ribadisce appunto l’esigenza, fissandone per la prima volta i termini per l’emanazione ), solo all’ésito del quale l’intero processo amministrativo digitale avrà una completa regolamentazione e la notifica del ricorso a mezzo PEC potrà avere effettiva operatività ed abbandonare l’inequivocabile ed ineludibile carattere di specialità oggi affermato dall’art. 52, comma 2, c.p.a., che prevede per il suo utilizzo, facendo all’uopo espresso riferimento all’art. 151 c.p.c., una specifica autorizzazione presidenziale, del tutto mancante nel caso all’esame.

Inoltre, ha escluso la sanabilità per raggiungimento dello scopo della notificazione — essendosi l’appellata regolarmente costituita in giudizio– in quanto …

vertesi in ipotesi di inesistenza della notifica ( in quanto trattasi di modalità di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa circa l’idoneità della forma prescelta a configurare un tipico atto di notificazione come delineato dalla legge; tipicità, questa, che non consente nemmeno di poter ravvisare nella fattispecie un’ipotesi di errore scusabile ), in alcun modo sanabile; quand’anche, tuttavia, si volesse ritenere che una notifica eseguita mediante ricorso ad una forma non utilizzabile in quanto non espressamente prevista come tale nel paradigma legislativo degli atti di notifica valga a concretizzare non una ipotesi di inesistenza ma piuttosto di nullità della stessa, comunque in tal caso, sulla scorta dell’art. 44, comma 3, c.p.a., la costituzione dell’intimato è sì idonea a sanare la nullità medesima, ma, a differenza che nel processo civile, con efficacia ex nunc, ossia con salvezza delle eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione

Il testo integrale della sentenza può essere scaricato da qui.

Brescia, 21.1.2016
avv. Giovanni Rocchi

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