L’insostenibile leggerezza dell’agire. Corsi e ricorsi di un approccio all’emergenza mai sopito

Rights and Stones
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4 min readOct 28, 2020

di Lorenzo Sottile

Sala del Consiglio dei Ministri (Palazzo Chigi, Roma) — Ph. Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ogni emergenza, considerata come una situazione di fatto di natura provvisoria ed imprevedibile che presenta un’anormalità, implica la necessità di una tempestiva e idonea reazione che si sostanzia in un modus procedendi non sempre conforme al diritto ordinario, determinando una crisi dell’ordinamento giuridico di riferimento.

La pandemia causata dalla diffusione della SARS-CoV-2 ha attualizzato un dibattito, sorto durante le precedenti “ere emergenziali”, incentrato sulla compatibilità delle misure eccezionali con il sistema delle fonti e i principi regolanti l’assetto dei poteri istituzionali e, in special modo, con i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Appare opportuno rievocare alcune fasi critiche della nostra recente storia repubblicana, quali il terrorismo interno di matrice politica e l’offensiva della criminalità organizzata di stampo mafioso, per analizzare le degenerazioni risultanti dal cieco affidamento ad una legislazione di tipo emergenziale.

A tal fine, si evidenzia una prima deriva nella tendenza ad una sopravvivenza e normalizzazione del diritto emergenziale: esso nasce con confini temporali rigorosamente delimitati per poi stabilizzarsi, quasi perdendo ogni legame con l’evento (naturale, criminale) che lo aveva originato. Viene introdotta una disciplina che formalmente non si distingue dalla legislazione ordinaria, essendo dotata di generalità, astrattezza e vigenza indeterminata, e che rinnega i suoi elementi costitutivi, ossia l’eccezionalità, l’irretroattività e la temporaneità. Sono manifesti i rischi che si celano dietro la possibilità di una futura applicazione di un corpus quiescente di norme, stante l’assenza di una necessaria giustificazione attuale.

Tale deriva si coniuga con il progressivo allontanamento dalla fonte della legge formale, come testimoniato dagli interventi successivi all’emanazione della legge n. 152/1975 (legge Reale) e della legge n. 646/1982 (legge La Torre). Il fisiologico spostamento verso la decretazione d’urgenza si è trasformato in un abuso, dando vita ad un quadro normativo caotico e carente di una coordinazione sistematica, rendendo “ordinario” uno strumento straordinario. Pertanto, non è un caso che nell’ultimo decennio la prassi si sia orientata nella scelta di forme più flessibili e di più immediata adozione. La diretta conseguenza è stato l’uso sempre più frequente di ordinanze di protezione civile come misure di subitanea gestione di eventi calamitosi o tragici, come i terremoti che hanno colpito L’Aquila e Amatrice ed il crollo del Ponte Morandi a Genova. Allo stesso modo, la continua torsione verso l’Esecutivo ha condotto ad un sistema inedito di gestione dell’emergenza sanitaria, che ha favorito la creazione di un meccanismo basato su decreti-legge e Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di dubbia tenuta costituzionale.

Una seconda deriva della legislazione in tema di emergenza è rappresentata dal protagonismo riconosciuto all’opinione pubblica nella valutazione delle politiche di “ripristino” dello status quo antecedente. Proprio nel momento di crisi è evidente la transizione da una democrazia parlamentare istituzionale ad una democrazia dell’audience. Ad essa corrisponde una inevitabile attenuazione della salvaguardia dei diritti, amplificando la complessità del bilanciamento reso necessario dalla contrapposizione tra diritti non altrimenti confliggenti, al cui esito si sancirà la prevalenza di un diritto fondamentale su altro/i di pari valore.

Ebbene, l’intervento eccezionale va ad incidere direttamente nel catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali, implicando la limitazione o la sospensione di alcuni di essi. Bisogna leggere il passato per interpretare il presente, individuando un nuovo punto di equilibrio tra i principi e gli interessi costituzionali dopo lo sconvolgimento causato dall’evento critico, marginalizzando l’indeterminatezza dei confini del potere straordinario.

La lezione impartita dal passato porta a guardare criticamente al sacrificio di alcuni diritti inviolabili: la legislazione antiterrorismo e antimafia, attraverso un diritto penale “massimo”, simbolico ed efficientista, ha avallato il pregiudizio del diritto di difesa, del diritto alla vita e all’incolumità personale, della libertà personale e alla libertà di domicilio e circolazione, eludendo i principi di materialità e offensività.

immagine via facebook: Open Online

Non si deve abbassare la guardia di fronte ai rischi implicitamente connessi all’attuale emergenza sanitaria. Il diritto alla salute, nella sua dimensione individuale, ma soprattutto come interesse della collettività, sta avendo un impatto su altri diritti fondamentali, quali la libertà personale, la libertà di circolazione e soggiorno, il diritto di riunione, la libertà religiosa, il diritto al lavoro, il diritto di sciopero, il diritto all’istruzione, la libertà d’iniziativa economica privata, lo stesso diritto alla salute nelle sue ulteriori declinazioni.

L’effetto più immediato è la creazione di nuove diseguaglianze e il consolidamento di quelle già esistenti, in uno squilibrio dettato dalla primazia dei doveri a scapito dei diritti.

Dobbiamo tornare con forza alla Carta costituzionale, «la bussola necessaria a navigare per l’alto mare aperto dell’emergenza e del dopo-emergenza».

Lorenzo Sottile, laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre nel 2020, ha conseguito nello stesso anno il titolo di Master di II livello in “Diritto Penitenziario e Costituzione”. Impegnato dal 2018 nell’attività di sportello di informazione legale patrocinata dall’Associazione Antigone presso la C.C. di Regina Coeli. Nel 2019 ha collaborato con il Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (La Plata, Argentina). Attualmente, prossimo all’avvio di un percorso di Dottorato di ricerca, svolge la funzione di tutor degli studenti ristretti negli Istituti di pena della Regione Lazio iscritti presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.

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