Regolamentazione e blockchain: il «derby» Italia-Francia

Salvatore Graziadei
Tech Mood
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4 min readJan 25, 2019

«I francesi sono degli Italiani di cattivo umore. Gli italiani, all'opposto, sono dei Francesi di buon umore»

Jean Cocteau descrive perfettamente il rapporto tra francesi ed italiani, cugini tanto simili (ma allo stesso tempo diversi) in perenne competizione. In effetti l’«incontro-scontro» tra Italia e Francia ha radici storiche molto profonde e radicate nel tempo: e se agli albori, la competizione era di tipo militare per affermare il predominio di un popolo sull'altro (pensiamo allo scontro Galli vs Romani, fino ad arrivare ai conflitti mondiali), nel corso degli anni (per fortuna!), la «guerra» si è spostata su altri e più edificanti campi. Ad esempio parlando di calcio, all’Olympiastadion Berlin, il 9 luglio del 2006, campo che oltre a consacrare gli Azzurri campioni del mondo, resterà altresì alla storia per gli accesi dibattiti e scaramucce che impegnarono (o forse impegnano tutt'oggi) esperti di labiale, avvocati, giornalisti per stabilire da che parte stare tra il «testone» di Zidane ed il «volo» di Materazzi. Ancora, per parlare di cibo, sui campi della provincia dello Champagne e su quelli della zona della Franciacorta per stabilire a chi spetti il primato per la produzione di bollicine; o, per restare ancora nell'ambito dell’arte culinaria, nelle cucine dei seguaci di Gualtiero Marchesi e di Paul Bocuse, per stabilire se è più buono e nobile (competizione da cui personalmente mi dissocio amando la cucina tutta in maniera indistinta) il pasticcio d’anatra e fois gras alla Ronnaise o il raviolo aperto. Non voglio dilungarmi ulteriormente (e annoiarvi con ulteriori esempi): la lista sarebbe troppo lunga e comunque incompleta (basti pensare che mentre scrivo questo pezzo è appena scoppiato un nuovo scontro politico riguardante il Franco CFA), ma lo spunto per questo mio breve intervento è nato dalla lettura di una newsletter di un prestigioso studio legale francese sul Decreto del primo ministro francese n. 2018–1226 del 24 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale francese del 26 dicembre 2018), relativo all'utilizzo in Francia dei dispositivi elettronici di registrazione condivisi per la rappresentazione e la trasmissione di titoli finanziari e per il rilascio e il trasferimento di determinati strumenti finanziari.

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En bref… si tratta di un provvedimento che stabilisce che — in relazione esclusivamente ad alcune specifiche categorie di strumenti finanziari (ed in particolare con riferimento ai c.d. minibons (i.e. mini-bond emessi da PMI)) — le iscrizioni effettuate mediante «dispositivi di registrazione elettronica condivisa» (in francese, i DEEP — dispositif d’enregistrement électronique partagé) hanno pieno valore legale e sono, quindi, idonee a certificare il trasferimento di proprietà di tali strumenti finanziari. Il legislatore francese, sceglie (consapevolmente) di non fare riferimento specifico nel testo di legge alla blockchain, ma di riferirsi ai DEEP in modo da introdurre nel proprio ordinamento una definizione «elastica» che possa adattarsi (qualora fosse necessario) agli eventuali sviluppi tecnologici futuri. Al fine di poter avere valore legale il DEEP deve essere progettato ed implementato in modo da garantire l’integrità dell’iscrizione e da permettere l’identificazione del soggetto titolare del titolo (nonché la natura del possesso e il numero dei titoli detenuti). Le iscrizioni effettuate mediante i DEEP devono essere soggette ad un piano di continuità operativa che includa un dispositivo esterno per la conservazione periodica dei dati. Si precisa altresì che le iscrizioni nel DEEP possono essere utilizzate per costituire in pegno gli strumenti finanziari oggetto della nuova disposizione di legge.

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Tale novità legislativa è stata salutata dai colleghi francesi con grande entusiasmo, tant'è che si afferma che tale innovazione giuridica permette alla Francia di presentarsi (ancora una volta — cit.) davanti agli altri stati europei come giurisdizione di riferimento nel campo della blockchain, attribuendo alla piazza finanziaria di Parigi il primato per l’adozione di una normativa che permette lo scambio di strumenti finanziari tramite blockchain. Si auspica, quindi, che il campo di applicazione di tale legislazione possa essere esteso anche ad altre tipologie di strumenti finanziari (a dir la verità al momento la maggioranza) che sono al momento escluse dall'applicazione di tale nuovo regime normativo.

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Sorge quindi spontanea la domanda: «E l’Italia? …Cosa sta facendo per competere al meglio con i cugini francesi?»

Al momento, aspettiamo il «Ddl Semplificazioni» per capire se il nostro ordinamento (a questo punto seguendo l’esperienza francese) accoglierà (e in che termini) le tecnologie basate sui registri distribuiti e se saranno normati (o meno) gli smart contract.

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Salvatore Graziadei
Tech Mood

Avvocato, esperto di finanza ed appassionato di tecnologia