Fattura elettronica differita: la guida completa

Tutto ciò che devi sapere per gestire le fatture differite

Scriby.it
6 min readJan 27, 2019
Fattura differita: la guida completa.
Tutto ciò che devi sapere per gestire le fatture differite — Scriby (Scriby.it)

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nel contesto della fatturazione elettronica

Come specificato nelle FAQ pubblicate il 28 Novembre dall'Agenzia delle Entrate, l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1 gennaio 2019, non ha modificato la disciplina dettata dal DPR 633/72.

Di conseguenza, in linea generale, è sempre possibile ricorrere all'emissione differita della fattura elettronica entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Queste, infatti, sono le disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del DPR 633/72 (cosiddetto Decreto IVA).

Esempio riportato dall'Agenzia delle Entrate

Per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA potrà emettere una fattura elettronica differita il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce

- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);

- far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio

Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite anche per le prestazioni di servizi: un documento come la “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

Cos'è la fattura differita

La Fattura differita è un documento fiscale emesso in un momento diverso da quello dell’effettuazione della prestazione, oppure diverso dalla consegna della merce. Questa tipologia di fattura costituisce un’importante semplificazione per le imprese, perché permette di riepilogare in un unico documento fiscale le vendite dei beni e servizi eseguite nel mese solare.

Spesso la fattura differita viene utilizzata per la fatturazione a fine mese delle merci consegnate con documento di trasporto (DDT) nel corso del mese solare. Questo permette di avere una sola fattura per cliente, a fronte di molte spedizioni/consegne dei prodotti. Questo sistema viene adottato quando i clienti hanno una frequenza elevata di ordini evasi nel mese.

Ad esempio, un produttore di frutta e verdura ogni giorno consegna al rivenditore (supermercato) il quantitativo di frutta e verdura ordinato. Ogni giorno emette solo il DDT, mentre alla fine mese emetterà una fattura differita riepilogativa del mese di riferimento.

La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti/consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate.

La registrazione deve essere effettuata nello stesso giorno di emissione della fattura. l’IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo (o entro il 16 del mese successivo alla chiusura del trimestre, a seconda del volume del fatturato).

Ad esempio, l’impresa Rossi Srl effettua le operazioni di manutenzione e riparazione di caldaie. Essa ha eseguito, nel corso del mese di maggio, quattro
lavori diversi per la ditta Bruni Srl:

- 05/05: Importo = 1000€

- 13/05: Importo = 500€

- 21/05: Importo = 1500€

- 27/05: Importo = 900€

L’impresa può emettere un’unica fattura differita per un importo di 3.900 euro entro il 15 giugno. Il documento va registrato sempre entro il 15 giugno, ma l’IVA deve essere liquidata con il riferimento al mese di maggio e versata entro il 16 giugno.

Vediamo insieme quali sono le operazioni per cui è possibile emettere la fattura differita e quali sono i documenti idonei per attestare la loro conformità:

  • Prestazioni di servizi in Italia: solitamente si identificano nel contratto e nei documenti d’intervento
  • Prestazioni di servizi verso altro Stato UE (rese a soggetti passivi residenti in un’altro Stato UE) non soggette all'imposta ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972
  • Cessioni di beni in Italia/UE: è necessario che la consegna/spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo (ad esempio, lettera di vettura) a identificare i soggetti tra i quali è stata effettuata l’operazione di cessione di beni

In generale, per idonea documentazione è da considerarsi utilizzabile la documentazione commerciale (prodotta e conservata, secondo il tipo di attività svolta) dalla quale risultino con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18/E del 24/06/2014).

La fattura differita dovrà contenere insieme di elementi obbligatori di fattura immediata e di riferimenti ai eventuali documenti di trasporto dei beni:

  • Dati dell’emittente: denominazione o ragione sociale, l’indirizzo della sede, il numero di partita IVA
  • Dati del cliente: denominazione o ragione sociale, l’indirizzo della sede, il numero di partita IVA
  • Data e numero del documento. E’ obbligatoria la numerazione progressiva per anno fiscale che identifichi il documento in modo univoco (la numerazione può essere realizzata su diverse serie, sulla base delle necessità aziendali, ad esempio in caso di più sedi periferiche)
  • Descrizione del prodotto/servizio venduto, quantità, prezzo unitario, eventuali sconti applicati, importo complessivo di ciascun prodotto/servizio. (La legge stabilisce che il bene o il servizio sia identificato in relazione a “natura, qualità e quantità”: descrizioni generiche o assenza di riferimenti precisi e specifici possono essere oggetto di contestazione da parte degli organi di controllo)
  • Base imponibile, ossia l’indicazione dell’importo prima dell’applicazione dell’aliquota IVA
  • Eventuali competenze e contributi di legge
  • Importo dell’IVA in base all'aliquota applicabile al bene oggetto di scambio o la descrizione con articolo di legge per ogni eventuale esenzione IVA
  • Totale fattura: sommatoria tra imponibile, contributi di legge e IVA
  • Termine e modalità di pagamento
  • Note (es., riferimenti a ordini, contratti, precisazioni temporali o accordi, etc.) Essendo una sezione libera si può riportare quanto si considera utile oppure richiesto dal cliente, anche per favorire la rintracciabilità e il riscontro in sede di pagamento
  • La data e il numero del documento di trasporto

Esempio di fattura differita datata il 10/10/2019

Esempio: Fattura Elettronica Differita realizzata con software Scriby (Scriby.it)

Relativa al seguente documento di trasporto (DDT) del 26/12/2018

Esempio: Documento di trasporto (DDT) realizzato con software Scriby (Scriby.it)

Approfondimenti utili — guide complete:

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Scriby Srl è una startup tecnologica (100% italiana), nata per semplificare la fatturazione e la gestione delle spese, aiutando micro-imprese e professionisti a risparmiare tempo e denaro.

L’ ispirazione per Scriby è nata in un pomeriggio del 2017 dalla riflessione del fondatore (appassionato di programmazione e di nuove tecnologie) su come aiutare milioni di micro imprese Italiane che si trovano a gestire la fatturazione e gli acquisti. Da quel pomeriggio, in meno di un anno, è stata rilasciata la prima versione dell’ applicazione web.

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